Ricorso per mancata attuazione della previdenza complementare - Perchè il SIAP non lo propone
Il S.I.A.P., come oramai è noto a tutti, non è il Sindacato dei ricorsi facili, delle richieste di riconoscimento dell’indennità della famigerata Legge “Pinto ottombrina” spesso farlocche, ma è un Sindacato serio che prima di promuovere un ricorso collettivo verifica sia la fattibilità del ricorso che il reale beneficio che l’eventuale accoglimento dell’azione legale porterebbe alla categoria. (...)
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A tale proposito, infatti, abbiamo proposto al personale che noi rappresentiamo due ricorsi che i nostri legali ritengono fondati per:
RICALCOLO LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI BUONUSCITA: Ricorso gratuito ai fini del ricalcolo della liquidazione dell’indennità di buonuscita (IBU) ai sensi dell’art. 6-bis D.L. 21/09/1987 n.387 – L. 20 novembre 1987, n. 472 (omessa attribuzione dei sei scatti stipendiali).
RICORSO RICALCOLO PENSIONI: Ricorso ai fini del ricalcolo della pensione ai sensi dell’art. 54 DPR 1092/1973 (aliquota 44%) ovvero ai sensi dell’art.6 L. 1543/1963 (aliquota del 44%) e non l’errata applicazione da parte dell’INPS che la calcola al 34%.
In merito al ricorso per la mancata attuazione della previdenza complementare, intrapreso da altre OO.SS. della Polizia di Stato e che sta rimbalzando insistentemente sui vari social, i legali del S.I.A.P., dopo uno studio approfondito sulla tematica già attenzionata dal luglio 2020, sostengono che la strada del ricorso non è al momento percorribile, inoltre sul piano sostanziale va valutato il rischio che possano essere persi i benefici della specificità previdenziale riconosciuta ai lavoratori del Comparto Sicurezza e Difesa.
Roma, 24/09/2020