RICALCOLO PENSIONI ART.54 DPR 1092/73 - Facciamo il punto
Facciamo il punto sui ricorsi SIAP in atto tenendo conto delle novità che saranno introdotte dall'approvazione della Legge di Bilancio (...)
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Il 26 di Novembre p.v. presso la Corte dei Conti della Liguria si terrà la prima udienza dei ricorsi sinora depositati dal SIAP per ottenere il ricalcolo delle pensioni di coloro che hanno aderito al nostro ricorso per ottenere il trattamento riservato ai pensionati militari del Comparto Sicurezza.
Seguiranno le udienze in Piemonte, Sicilia ed Emilia Romagna.
Naturalmente in questa fase si dovrà necessariamente tener conto dell’importantissima battaglia vinta dal SIAP che ha ottenuto la modifica dell’articolo 54 del DPR 1092/73 che sarà introdotta con l’imminente approvazione della legge di Bilancio.
Una battaglia con la quale ad oggi, se il testo non sarà ulteriormente migliorato, ai poliziotti in pensione in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente maturati si applicherà l’art. 54 DPR n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva (sistema misto), con applicazione esplicita dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
In realtà, l’obiettivo che ci siamo fissati di raggiungere con i nostri ricorsi va ben oltre a quello sinora raggiunto con le modifiche all’articolo 54 del DPR 1092/73 che otterremo grazie alla nuova legge di Bilancio ed è anche per questo che il giorno 26 novembre, in occasione della prima udienza fissata presso la Corte dei Conti della Liguria chiederemo la sospensione temporanea del giudizio in attesa, appunto, dell’approvazione della nuova legge.
Ricordiamo nel dettaglio i punti salienti dei nostri ricorsi che tra l’altro riteniamo debbano avere decorrenza retroattiva per quanti concerne i benefici economici rivendicati in relazione, ovviamente, alla quota retributiva:
¨ Applicazione dell’art. 54 DPR n. 1092/1973 sia a chi possedeva meno di 15 anni di servizio utile al 31/12/1995, sia a chi ne possedeva di più (al massimo 18);
¨ In via principale l’applicazione dell’aliquota del 44% invariabile per la quota di anzianità uguale o superiore a 15 anni; pari a 2,93% per ogni anno inferiore a tale cifra;
¨ In via subordinata, ai sensi dell’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti a Sezioni riunite con la sentenza n. 1/2021, applicazione dell’aliquota pari al 2,44% per ogni anno di anzianità (prevista altresì dal disegno di legge della Legge di Bilancio in fase di approvazione in Parlamento)
¨ Inoltre si domanda la rideterminarono del trattamento pensionistico pro futuro e la corresponsione di tutti i ratei pensionistici, così ricalcolati, non corrisposti in passato.
Siamo di fronte quindi ad un passaggio fondamentale per le aspettative previdenziali dei poliziotti, alimentato dall’imponente e costante attività messa in campo dal SIAP.
La scelta lungimirante della nostra Organizzazione Sindacale di muoversi contemporaneamente sul fronte dei ricorsi alle Corti dei Conti competenti territorialmente e su quello politico, mirando con successo alla modifica del testo dell’articolo 54 del DPR 1092/73, ha sicuramente determinato lo sblocco di una situazione inaccettabile che penalizzava ingiustamente gli appartenenti delle forze dell’ordine senza le stellette.
Continueremo la nostra battaglia sino in fondo, valutando con attenzione il da farsi basandoci naturalmente sugli sviluppi che matureranno sul fronte dell’approvazione della Legge di Bilancio e su quello dei ricorsi in atto.
Roma, 17 novembre 2021
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