PREVIDENZA: L’art. 54 del DPR 1092/93 migliorato  anche grazie all’azione del SIAP

PREVIDENZA: L’art. 54 del DPR 1092/93 migliorato anche grazie all’azione del SIAP

I ricorsi già depositati dal SIAP hanno contribuito a migliorare l’art. 54 DPR 1092/73 incrementando la pensione dei poliziotti. Grazie alla positiva evoluzione giurisprudenziale il SIAP non depositerà e non sosterrà nuovi ricorsi ma calibrerà nuove azioni sindacali per superare gli effetti negativi del sistema contributivo (introdotto dalla Legge Dini dal 1/1/1996) (...)

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Com'è noto il SIAP ha messo in campo una forte ed efficace vertenza nazionale mirata ad ottenere la corretta applicazione dell’art. 54 DPR 1092/1973 e la conseguente rivalutazione della quota retributiva delle pensioni percepite da coloro che si trovano in stato di quiescenza.

           Ad ora sono stati depositati ricorsi presso le Corti dei Conti della Sicilia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, grazie anche ai quali il SIAP, è stato in grado di intervenire in maniera attiva in sede di consultazioni governative e parlamentari in occasione della redazione del disegno di legge di Bilancio 2021.

Per merito dei reiterati interventi della nostra organizzazione sindacale, la normativa in materia pensionistica della Polizia di Stato, ed in particolare per quanto concerne l’applicazione dell’art. 54 ai pensionati della polizia, si è innovata.

Il Legislatore è infatti intervenuto in materia con la legge 234/2021 art. 1 comma 101 ed ha stabilito l’estensione dell’art. 54 alla Polizia di Stato con l’applicazione dell’aliquota del 2,44% applicabile alla quota retributiva maturata, rivalutando la preesistente aliquota del 2,33%,  

Pertanto, grazie ai nostri ricorsi si è ottenuta l’applicazione dell’art. 54 con aliquota del 2,44% con applicazione retroattiva da gennaio 2022 in avanti, escludendo i ratei pensionistici anteriori a quella data nel ricalcolo della liquidazione della pensione, anche per via della disposizione operativa di cui alla nuova circolare INPS n. 44 di marzo 2022. 

Quest’ultima ha stabilito infatti, in accordo con alcune sentenze delle Corti dei Conti Sezione appello, il ricalcolo d’ufficio delle pensioni di tutti i pensionati della polizia di Stato (anche di coloro collocati in quiescenza prima di gennaio 2022) mediante l’applicazione dell’aliquota del 2,44%  a tutti i pensionati della polizia di Stato, con effetti economici retroattivi da gennaio 2022 in avanti.

Alla luce della nuova normativa, intervenuta successivamente all’introduzione della nostra iniziativa ricorsuale, contenuta in una specifica circolare INPS e tenendo conto del nuovo indirizzo giurisprudenziale che si sta consolidando, il SIAP ritiene al momento sconsigliabile il deposito di ulteriori ricorsi e, di conseguenza, ha dato mandato al proprio legale di informare coloro che hanno precedentemente espresso la volontà di aderire a ricorsi presso le restanti Corti dei Conti competenti territorialmente in merito ai termini per addivenire alla revoca della procura speciale a suo tempo conferita in relazione al ricalcolo pensionistico ai sensi dell’iniziativa promossa dal SIAP.

Naturalmente valuteremo con la nostra consueta coerenza eventuali altri percorsi fondati e giuridicamente sostenibili, finalizzati al riconoscimento retroattivo dell'incremento ottenuto grazie al nuovo art.54.

Intanto continua la nostra azione sindacale sul complesso ed articolato fronte previdenziale, per tutelare non solo coloro che si trovano in stato di quiescenza, cercando di ottenere un ulteriore estensione della legge 234/2021 ma anche per superare i gravi effetti negativi causati dalla legge Dini  attraverso l’introduzione di un innovativo modello di previdenza integrata.

Roma, 14 giugno 2022

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