Cessazione stato di emergenza e corsi in atto
Il DL 24/22 prevede che soli i corsi in atto alla data del 31 marzo 2022, si continuano ad applicare, sino al 30 giugno 2022, le previsioni di cui all'art. 260, commi da 2 a 6, del dl 34/2020 (...)
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Pertanto, fino a tale data, per gli allievi agenti in prova ed i frequentatori dei diversi corsi, le giornate di assenza effettuate per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da Covid 19, non devono essere computate nel limite massimo consentito.
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