Torino: il SIAP rivendica corretta applicazione istituto cambio turno.

Torino: il SIAP rivendica corretta applicazione istituto cambio turno.

Indennità di cambio turno per modifica dell’orario di servizio disposto in sede di programmazione settimanale.

Prot.2012_06_19.SPTO_GAB                                                                                                                                         . Torino 21 maggio 2012

Al Sig. Questore di Torino
Al Sig. Dirigente il Compartimento Polizia Stradale di Torino
Al Sig. Dirigente il Compartimento Polizia Ferroviaria di Torino
Al Sig. Dirigente il Compartimento Polizia Postale di Torino
Al Sig. Dirigente il G.I. Polizia Scientifica di Torino
Al SIg. Dirigente il Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” Torino
Al Sig. Dirigente la 1^Zona Polizia Frontiera di Torino
Al Sig. Dirigente il S.T.L.P. di Torino
Al Sig. Direttore la Zona T.L.C. di Torino


Oggetto: Indennità di cambio turno per modifica dell’orario di servizio disposto in sede di
                programmazione settimanale.

Questa O.S. ha più volte paventato, ed ufficialmente verbalizzato, nelle riunioni relative al confronto e verifica semestrale (soprattutto per la Questura e Commissariati) l’errata interpretazione dell’art. 11 dell’A.N.Q. nella parte che riguarda il cambio turno in sede di programmazione settimanale.
E’ stato rilevato, infatti, che a personale dipendente è stato remunerato un numero di cambi turno inferiore a quello effettivamente spettante in applicazione della norma relativa contenuta nell’A.N.Q. e riferita all’oggetto.
E’ il caso di ricordare che la Circolare Ministeriale n. 557/RS/113/0461 dell’8 marzo 2010, esplicativa dell’A.N.Q., specifica che “ non dà luogo a compenso per il cambio turno la modifica dell’orario disposta in sede di programmazione settimanale per non più di una volta a settimana“ significando senza equivoci di sorta che per ogni altra modifica disposta in sede di programmazione deve essere corrisposta l’indennità prevista.
Ciò non solo è chiaramente indicato ma deve essere, evidentemente, una logica deduzione su una fattispecie che consentirebbe, altrimenti, il cambio preventivo continuo dei turni di servizio, previsti per ciascun dipendente dall’Amministrazione attraverso l’informazione preventiva che ne indica l’orario abituale di impiego, senza alcun onere per essa.
E’ infatti per questo motivo che, nonostante l’art.11 tratti la materia del cambio turno partendo dall’assunto che ciò avvenga dopo la predisposizione della programmazione settimanale, la Circolare esplicativa indica in aggiunta la possibilità che ciò avvenga, invece, prima della predisposizione della stessa indicandone la conseguenza.
Ciò è talmente lapalissiano che la Circolare esplicativa, sul tema specifico, “ evidenzia, inoltre, che la nuova disciplina, nel tener conto delle problematiche emerse nel corso degli anni, mira a rendere omogenei i criteri applicativi dell’istituto anche al fine di evitare eccessive variazioni nella programmazione settimanale” significando quindi che, se la ratio è quella di contenere i cambi turno, non è possibile aggirare la norma modificando in sede
di programmazione settimanale l’orario di impiego senza che, quanto meno, il dipendente venga indennizzato per il disagio che subisce.


Questa O.S. è a conoscenza del quesito posto dal locale Ufficio Amministrativo Contabile, Prot. 945 del 18 marzo 2011, a cui è stata data risposta con la nota Ministeriale 557/RS/01/113(11)/0771 del 16 giugno 2011.
Al riguardo abbiamo già contestato sia le modalità che il merito.
E’ di tutta evidenza, infatti, che la nota Ministeriale richiamata non fornisce alcuna risposta in merito al quesito posto; ribadendo quanto indicato dalla norma esclusivamente per le modifiche disposte successivamente alla programmazione settimanale omette qualsiasi considerazione sulle modifiche disposte prima della programmazione stessa.
Trattandosi, inoltre, di una controversia interpretativa il caso specifico doveva essere affrontato, come disposto dall’art 25 comma 3 dell’A.N.Q., dal tavolo permanente per la risoluzione delle controversie instituito presso l’Ufficio per le Relazioni Sindacali.

Oggi vi è un primo atto formale che conferma quanto rivendicato dal Siap.
In data odierna, infatti, è stato siglato presso il Ministero dell’Interno “L’intesa preliminare per l’utilizzazione delle risorse attribuite per l’anno 2012 al Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali” (in allegato).
L’allegato 2 di detta intesa è relativo all’istituto del cambio turno e recita chiaramente che, tra l’altro, “il cambio turno è attribuito nell’ipotesi di una seconda variazione, disposta d’ufficio, dell’orario di lavoro nell’ambito della programmazione settimanale”,

Nel ribadire, quindi, quanto già verbalizzato in alcune delle riunioni di verifica e confronto semestrale “ il Siap, in merito ai cambi turno, fa riferimento a quanto esplicitato precedentemente alle modifiche preventive della programmazione settimanale e rileva come il dato fornito non corrisponda alla realtà. Il fatto grave è che l’errata interpretazione della norma o l’ignoranza della stessa, non solo comporta un discrepanza tra i dati forniti e quelli reali, ma causa un danno economico ai colleghi cui non viene conteggiato il cambio turno” , si chiede formalmente di impartire le idonee disposizioni affinché si proceda, qualora diversamente applicato, al conteggio dei cambi turno fin dal 1 gennaio 2012 come indicato nella citata “Intesa” ed al riesame dei dati forniti per il 2011 significando che il Siap, come già esplicitamente indicato al Sig. Questore, non intende soprassedere ad una interpretazione della norma che ha causato, nonostante le reiterate segnalazioni e richieste, oltre al disagio professionale e personale un danno economico ai colleghi interessati..
Confidando in un riscontro dai tempi ragionevolmente brevi, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.



Il Segretario Generale Provinciale
Pietro DI LORENZO