PARERE LEGALE : Art. 17 DPR N 164 Del 2002
DOMANDA: Sono un assistente capo della polizia di stato e presto servizio presso l’ISPI. Sono padre di due bambini, il secondo avendo meno di tre anni a suo tempo feci domanda per usufruire dell’art 17 lettera c) legge 162/2002. il problema che sta emergendo ora è che adesso dopo circa due anni che ne usufruisco e dopo un quesito posto dalla direzione dell’istituto al superiore ministero, è emersa l’interpretazione che nella fattispecie io e molti altri miei colleghi genitori non abbiamo diritto ad usufruirne. Le faccio altresì presente che attualmente mia moglie presta servizio per altra amministrazione pubblica con un contratto a tempo determinato. Vorrei una risposta in merito.
RISPOSTA: La problematica trae origine dall’interpretazione restrittiva della amministrazione di appartenenza che richiama in via analogica il principio dell’alternanza tra i coniugi avente prole inferiore agli anni tre.
Il quesito giuridico sottoposto alla mia attenzione consiste nello stabilire se al sig. Rossi spetti o meno di poter fruire del beneficio dell’esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio ex art. 17, primo comma lett. B) del DPR 164/2002.
Corre l’obbligo di precisare che il citato articolo richiama l’applicazione delle disposizioni legislative previste dal T.U. 151/2001 in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità.
Dalla lettura delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela della madre e del padre lavoratore è necessario distinguere la situazione del turno notturno dalla situazione del turno continuativo articolato sulle 24 ore.
Con riferimento al turno notturno, è previsto il diritto del padre di rifiutare il lavoro notturno, ma tale diritto è concesso solo in alternativa alla madre convivente. Ciò significherebbe non solo che entrambi i genitori debbano essere lavoratori dipendenti, ma anche che ad entrambi debba essere richiesto di prestare lavoro di notte; in sostanza il padre non può rifiutare “alternativamente” il lavoro notturno non solo se la madre è lavoratrice autonoma ma anche se, pur essendo lavoratrice dipendente, è tenuta a lavorare solo di giorno; in tal caso infatti non sussisterebbe la fattispecie delineata dalla norma.
Nel nostro caso, la moglie del Sig. Rossi presta attività lavorativa per altra Amministrazione pubblica con un contratto a tempo determinato e viene quindi chiamata anche giornalmente per effettuare sostituzioni dei docenti di scuola elementare.
Pertanto, il Sig. Rossi non potrebbe presentare domanda per ottenere l’esonero dal turno notturno.
Con riferimento al turno continuativo articolato sulle 24 ore, il padre sempre in alternativa alla madre convivente potrebbe chiedere l’esonero da tale turno, ciò significherebbe, in base anche all’Accordo Nazionale Quadro del 15.05.2000, l’effettuazione del turno notturno.
Pertanto, nel caso di specie, il Sig. Rossi potrebbe nei giorni in cui la moglie venga chiamata ad effettuare le suddette sostituzioni, presentare la relativa domanda di esonero dal turno continuativo articolato sulle 24 ore espletando invece il turno notturno.
Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, primo comma lett. C) del DPR 164/2002, è prescritto il divieto per l’Amministrazione di P.S. di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il dipendente con figlio di età inferiore a tre anni che ha proposto domanda per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni medesimi.
E’ opportuno evidenziare che il S.I.A.P. si sta adoperando, in occasione dell’imminente rinnovo del quadriennio normativo del contratto, al fine di estendere la portata normativa in esame affinché di tale beneficio possa usufruire il padre anche nell’ipotesi in cui il coniuge convivente non sia impiegato in turno notturno.