PARERE LEGALE: Art. 1 Legge 86 Del 2001
DOMANDA: Gent.mo Avvocato, in relazione al prossimo mutamento di sede di servizio da parte di alcuni colleghi, opera l’art. 1 della Legge 86/2001 con il relativo diritto all’indennità di trasferimento? Preciso che la distanza tra la vecchia e la nuova sede è inferiore a 10Km. Vi sono margini per l’amministrazione di eledure tale disposizione? Grazie per il supporto legale.
RISPOSTA: Il quesito giuridico sottoposto alla mia attenzione consiste nello stabilire se ai colleghi in fase di trasferimento d’autorità di sede di servizio dal primo Comune al secondo Comune, con una distanza inferiore a 10Km, spetti o meno il riconoscimento dell’indennità ex art. 1 della Legge n. 86/2001.
A) La materia concernente l’indennità di trasferimento spettante al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile è ora regolata dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2001).
L’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, riconosce oggi al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile trasferito d’autorità «ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza, un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione, in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.
Tale articolo prevede pertanto, quale unico requisito per l’erogazione dell’indennità di trasferimento d’autorità, «l’essere la nuova sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza”.
L’articolo 13 (disposizioni finali) della medesima legge n. 86/2001 prevede testualmente che: “Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2001”.
La ratio di questa indennità è quella di sovvenire il trasferito a fare fronte alle prime esigenze ed ai conseguenti disagi connessi ad un trasferimento.
La giurisprudenza, ha enucleato i requisiti per poter accedere allo speciale emolumento di cui alla ex Legge n. 100 del 1987 ed ora disciplinato dall'art. 1 della Legge n. 86 del 2001, con alcune modificazioni, ed essi sono:
a) adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni.
b) la natura autoritaria di tale provvedimento disposto motu proprio dall'amministrazione e collegato al superiore interesse pubblico. Si evidenzia che la natura autoritativa dei trasferimenti in esame non viene meno per il fatto che tali trasferimenti possono essere stati accompagnati da una richiesta di manifestazione di “assenso” o di “gradimento”.
B) Sulla prescrizione del diritto all’indennità di trasferimento, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che: “non può che avvenire secondo il normale termine decennale in luogo di quello quinquennale trattandosi di un credito non immediatamente determinato o determinabile”.
C) Sulla distanza chilometrica è opportuno sottolineare che nella norma in esame non esiste alcun richiamo alle distanze minime e come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa tale distanza può essere inferiore a 10 chilometri.
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Dalla disamina dei citati aspetti, si ritiene che nel caso in esame si abbia diritto al riconoscimento della indennità ex art. 1 della Legge 86/2001 da avanzare all’Amministrazione di appartenenza subito dopo l’avvenuto trasferimento.
In caso di diniego sarebbe opportuno adire l’autorità giudiziaria competente impugnando tale diniego con ricorso entro 60 giorni al Tar ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.