Il PARERE DEL LEGALE S.I.A.P. - Avvocato Anna Gigante - sul: Rimborso Spese al Teste
DOMANDA: Come iscritto al sindacato ho questo quesito: sono stato citato come testimone di parte in una causa civile per un incidente rilevato da me, da un avvocato di una delle due parti. Sono andato regolarmente unitamente al mio collega ed al termine dell’udienza mi sono fatto timbrare i fogli di viaggio. Questi fogli unitamente alla richiesta di rimborso delle spese di viaggio, sostenute con i propri mezzi, sono stati inoltrati all’ufficio amministrativo competente. La richiesta non è stata accolta con la motivazione che la liquidazione deve avvenire da parte dello studio legale che mi ha citato; quest’ultimo mi rispondeva che la liquidazione avviene dopo che il giudice all’interno della discussione della causa fissa il risarcimento per i testi. Il giudice mi riferiva che tali spese dovevano essere rimborsate dalla mia amministrazione. Alla luce di tutto ciò chiedo delucidazioni su chi deve rimborsare queste spese.
RISPOSTA: Per molti di voi spesso ricorre l’obbligo di testimoniare in processi penali e civili.
In qualità di testimoni, chiamati a deporre nel processo penale e civile, anche per i processi innanzi al Giudice di Pace, avete diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto di seconda classe (andata e ritorno) sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo, se l'uso è autorizzato preventivamente dall'autorità giudiziaria.
Testimoniare è un dovere, pertanto, è prevista una sanzione nell'ipotesi di mancata comparizione del testimone citato.
Nel processo civile, in caso di mancata comparizione dei testimoni, il giudice con la stessa ordinanza con la quale dispone la nuova intimazione o l'accompagnamento coattivo, può condannare il testimone ad una pena pecuniaria non inferiore a € 100,00 e non superiore a € 1.000,00 ai sensi dell’art. 255 c.p.c.
Nel processo penale il giudice può condannare al pagamento di una somma da € 51,65 a € 516,46 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato.
In sintesi:
a) Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
b) Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
c) Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
d) Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.
e) Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
Nel processo penale hanno diritto alla liquidazione, con il meccanismo dell'anticipazione a carico dello Stato, esclusivamente i testimoni chiamati a deporre dal Pubblico Ministero o d'ufficio.
Per ottenere la liquidazione occorre presentare la richiesta alla cancelleria del Giudice di Pace ove il teste è stato convocato.
L’art. 71 del TUSP prevede le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.
Se il testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario dell'ufficio giudiziario del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio giudiziario davanti al quale il testimone è citato a comparire.
Nel processo penale le indennità dei testimoni citati a richiesta delle parti private sono quantificate dal funzionario dell'ufficio giudiziario che emette un ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione, in questo caso lo Stato interviene in funzione di garanzia del teste.
La parte dovrà, pertanto, versare al teste la somma indicata dal cancelliere nell'ordine di pagamento.
Nel processo civile, al testimone sono dovute le stesse indennità di cui sopra,
quantificate dal cancelliere con ordine di pagamento e poste a carico della parte che ne ha chiesto l'interrogatorio. Il teste dovrà chiedere la somma alla parte che lo ha citato.
Bisogna comunque ricordarsi che non è ammesso il rimborso se si raggiunge l'ufficio giudiziario usando un mezzo proprio (come, per esempio, l'automobile): in questo caso le spese rimarranno a carico del testimone.