Il PARERE DEL LEGALE S.I.A.P. - Avvocato Anna Gigante - sul: Trasferimento a Seguito di Candidatura

DOMANDA: Egregio Avvocato, alcuni anni fa, a seguito della mia candidatura alle prossime elezioni amministrative, sono stato trasferito e dietro mia istanza l’amministrazione mi ha corrisposto il pagamento a titolo di indennità legge 100/87. Oggi l’amministrazione mi ha richiesto la restituzione della suddetta somma. Mi domando a questo punto se ne avevo diritto.
 

RISPOSTA: La questione sottesa richiede la disamina dei presupposti normativi per la concessione dei benefici economici ex art. 1 della Legge n. 86/2001 in caso di trasferimento disposto ex art. 53 del DPR 335/1982 in occasione della candidatura alle elezioni politiche/amministrative dei dipendenti delle Forze della P.S.
Ci si chiede se il poliziotto abbia o meno diritto al trattamento economico di missione previsto ex art. 1 della Legge 86/2001 nella ipotesi in cui sia stato trasferito a seguito della presentazione della propria candidatura alle elezioni politiche e/o amministrative.
La soluzione del caso richiede sostanzialmente l’interpretazione della “ratio” che sorregge le richiamate leggi.
Il presupposto giuridico per il riconoscimento dei benefici economici di cui all'articolo 1 della Legge n. 86/2001 è costituito dal trasferimento di autorità, il cosiddetto trasferimento in senso tecnico, disposto solo per esigenze del servizio dell'Amministrazione.
Il presupposto applicativo, invece, dell’articolo 53 del D.P.R. n. 335/1992 è costituito dalla candidatura e si applica a prescindere dall’eventuale elezione del dipendente; essa - impedendo che il dipendente della Polizia di Stato possa esercitare la propria attività nello stesso territorio ove ha svolto attività politica e propaganda elettorale, e sottraendo l’attività di Polizia ad influenze politiche che comunque si porrebbero in contrasto con le funzioni istituzionali - costituisce una garanzia imprescindibile dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
In questa ipotesi il provvedimento di trasferimento del poliziotto viene adottato a seguito di una libera scelta del dipendente, consapevole che una volta presentata la propria candidatura elettorale, perderebbe comunque la sede di servizio ubicato all’interno della circoscrizione elettorale.
Il trasferimento, perciò, non avviene per sopperire ad esigenze dell'Amministrazione, ma è un atto dovuto direttamente conseguente alla candidatura del poliziotto, il quale, in definitiva ha volontariamente posto in essere tutte le condizioni previste dalla Legge per determinare il proprio trasferimento.
Nel caso considerato dall’art. 53, comma 1, D.P.R. n. 335/1982 non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, cioè di assegnazione di autorità del pubblico dipendente ad altra sede di servizio, a prescindere dalla (e di norma anche contro la) sua volontà, per soddisfare esigenze operative e funzionali dell’amministrazione di appartenenza, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dallo stesso art. 53, comma 1, cit. di “prestare servizio per 3 anni nell’ambito della circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato”.
Conseguentemente, a differenza di quanto previsto per i normali trasferimenti d’ufficio, per i quali la durata della permanenza nelle sede di destinazione è rimessa alla libera e responsabile valutazione dell’amministrazione, nell’ipotesi prefigurata dal citato art. 53, comma 1, il dipendente – candidato non eletto – ha un vero e proprio diritto a rientrare, alla scadenza del triennio, nell’ufficio dal quale era stato temporaneamente allontanato.
Alla base della scelta legislativa, codificata dal citato art. 53, primo comma, è infatti una ratio che il Consiglio di Stato ha individuato nella superiore necessità di garantire l'interesse generale alla imparzialità dell'agente di P.S. candidato, « la quale potrebbe essere compromessa dall'interesse politico » sotteso alla competizione elettorale.
La ratio invece che ha indotto il legislatore del 1987 ed estendere al personale della Polizia di Stato il particolare trattamento economico di missione, già introdotto dalla Legge n. 100 del 1987 per altre categorie di pubblici dipendenti, va individuata nella necessità di facilitare i trasferimenti d'ufficio, riducendo il costo economico che essi comportano per i dipendenti e per i loro nuclei familiari; in altri termini si tratta di una soluzione di compromesso fra due esigenze (pubblica e privata) di segno opposto.
Questa ragione non sussiste non solo nel caso di trasferimento a domanda, ma anche nel caso di temporaneo allontanamento previsto dal cit. art. 53, primo comma, nel quale le posizioni dei soggetti interessati si presentano invertite, nel senso che è l'Amministrazione a subire le conseguenze della scelta personale effettuata dal suo dipendente e degli effetti che l'ordinamento ad essa ricollega, certamente satisfattivi del superiore interesse all'imparzialità dell'azione amministrativa, ma non anche (o, quanto meno, non necessariamente) dell'interesse alla funzionalità della struttura di appartenenza del candidato.
L'indifferenza dell'allontanamento voluto dalla Legge rispetto alle esigenze dell'Amministrazione è comprovata dal fatto che, sempre ai sensi del citato art. 53, secondo comma il dipendente deve essere assegnato alla sede « più vicina» a quella di appartenenza, con l'unico limite costituito dalla compatibilità di detta assegnazione con la qualifica rivestita. Il criterio topografico prevale, quindi, su quello funzionale, sicché il dipendente potrebbe pretendere di essere assegnato anche ad una struttura con personale esuberante, ove fosse la più vicina a quella di provenienza.
Una ulteriore riprova della estraneità dell'allontanamento ex art. 53 primo comma, rispetto alla materia dei trasferimenti d'ufficio, può individuarsi nel fatto che esso deve essere disposto dall'Amministrazione, ricorrendo il presupposto di Legge dell'avvenuta presentazione della candidatura, senza la previa acquisizione del nulla osta sindacale, ove il soggetto destinatario dello stesso sia un dirigente sindacale.
Una diversa conclusione, oltre a non trovare giustificazione sul piano generale, determinerebbe una ingiustificata posizione di privilegio a favore di una determinata categoria di pubblici dipendenti e si presterebbe anche a facili abusi, consistenti nella presentazione “strumentale” di una candidatura, al solo fine di ottenere un trasferimento dalla, in ipotesi, sgradita sede di servizio, con la conseguente attribuzione del trattamento economico di missione di cui all’art. 1 ex Legge n. 100/1987.
Alla luce di tali brevi considerazioni, nel caso sottoposto alla mia attenzione, il poliziotto non ha diritto a percepire il peculiare emolumento previsto dalla ex Legge 100/87 a seguito della propria candidatura ex DPR 335/82.