Il PARERE DEL LEGALE S.I.A.P. - Avvocato Anna Gigante - sulla: Indennità di Servizi Esterni
DOMANDA: Gent.mo Avv. sono un agente di polizia e dal 2000 sono stato impiegato in servizi esterni in misura doppia nell’arco della stessa giornata e non mi sono state pagate. Vorrei capire se sono ancora in tempo per chiedere all’Amministrazione quanto mi è dovuto.
RISPOSTA: Si precisa quanto segue sulla prescrizione del diritto al pagamento delle somme maturate e non corrisposte a titolo di indennità per servizi esterni in misura doppia ed eseguiti nell’arco della medesima giornata.
L’istituto giuridico della prescrizione è la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattasi per un periodo di tempo determinato dalla legge.
In base all’art. 2946 c.c., i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso, ordinariamente, di dieci anni.
Pertanto, è possibile chiedere la liquidazione delle somme dovute per l’indennità in oggetto negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della allegata richiesta.
E’ opportuno precisare che, nel caso in esame, trattandosi di una indennità da corrispondersi con cadenza periodica e mensile, alla luce dell’art. 2948, n. 4 c.c., potrebbe essere eccepita la durata quinquennale della prescrizione. Pertanto, in tal caso, verrebbero liquidate le somme maturate e non corrisposte per l’indennità in oggetto negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione della allegata richiesta.
Si evidenzia che la prescrizione estintiva non opera automaticamente, ma solo in quanto sia opposta dalla parte interessata; la prescrizione è, infatti, soggetta ad eccezione di parte, ciò vuol dire che il giudice non potrà rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta ex art. 2938 c.c.. Nel caso di specie, tale eccezione potrebbe, dunque, anche non essere sollevata dall’Amministrazione di appartenenza.
Alla luce di tali brevi considerazioni, Vi invito a richiedere le suddette somme per l’intero periodo scoperto, senza tener conto di alcun termine di prescrizione e considerando che, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 395 del 1995, istitutivo della indennità per servizi esterni, la decorrenza è stata fissata dall’1 novembre 1995; per i dirigenti, invece, ai sensi dell’art. della Legge 5 novembre 2004 n. 263, la decorrenza è stata fissata dall’1 gennaio 2003.
Vi rappresento che nell’ipotesi in cui l’Amministrazione di P.S. eccepisca l’intervenuta prescrizione estintiva quinquennale e questa venga accolta, l’iscritto avrebbe comunque diritto alla liquidazione delle somme maturate negli ultimi cinque anni dalla richiesta.
Infine, mi corre l’obbligo di segnalarVi che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2955 lett. 2) c.c., potrebbe essere eccepita dall’Amministrazione la prescrizione presuntiva annuale che, come noto comporta l’inversione dell’onere probatorio; tale eventualità è, tuttavia, estremamente remota, in quanto, in un eventuale giudizio, l’Amministrazione, cui verrebbe all’uopo deferito il giuramento decisorio, dovrebbe affermare il falso dichiarando di aver già corrisposto il trattamento economico previsto per l’indennità in oggetto.