Tutela Legale - In dirittura d\'arrivo il provvedimento voluto dal SIAP

Tutela Legale - In dirittura d'arrivo il provvedimento voluto dal SIAP

E’ in dirittura d’arrivo uno dei provvedimenti voluti dal Siap, contenuto nei numerosi documenti ufficiali – piattaforme rivendicative contrattuali e piattaforme programmatiche consegnate ai vertici delle Istituzioni del Paese - (...)

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potenziare gli strumenti assistenziali previsti in favore degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria - appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare - indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, alla luce della peculiare attività espletata dagli stessi e, soprattutto, dei rischi insiti e connaturati alla funzione esercitata, preordinata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Comincia infatti la discussione parlamentare dei provvedimenti del nuovo DDL Sicurezza che, tra gli altri, precedono le “Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia
Tra le principali novità:
  • Agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 10.000,00 per ciascuna fase del procedimento, per le spese legali ritenute congrue dall’avvocatura dello Stato, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo;
  • Non si procede alla rivalsa delle somme anticipate, qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione, o sia stata emessa sentenza ai sensi dell’articolo 425 c.p.p. in sede di udienza preliminare o ai sensi dell’articolo 469 c.p.p. prima del dibattimento ovvero in caso di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 c.p.p., anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità per grave negligenza in sede disciplinare;
Seguiranno aggiornamenti.
Roma 24 giugno 2024