Pensioni Statali

Pensioni Statali

Il Siap com’è noto a tutti, segue da anni con attenzione l’evoluzione delle scelte fatte dai Governi e dall’Inps sul tema previdenziale, per gli effetti che dette scelte possono avere sulle pensioni dei pubblici dipendenti, categoria generale in cui rientrano anche i poliziotti nonostante la specificità professionale. (...)

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Il fine del Siap è quello di evitare amare sorprese nel prossimo futuro. Il nostro impegno e linea d’indirizzo sindacale resta legata all’attuale quadro normativo che non deve essere modificato, se non nella parte della cd Previdenza Dedicata, la cui filosofia  - dal Siap rivendicata perché legittima - è sigillata nel DDL Gasparri in tema di cambio dei coefficienti di trasformazione meno penalizzanti per tutto il personale, in particolare e inderogabilmente per le giovani generazioni di poliziotti assunti a partire dal 1 gennaio 1996, coperti esclusivamente dal sistema contributivo che, come noto è meno favorevole del retributivo. Colgo l’occasione per puntualizzare e informare che il tema pensioni non va affatto sottovalutato, non essendo più un tema che riguarda esclusivamente il personale più anziano come servizio prestato, una parte dei quali è tutelato e garantito da qualche anno di servizio coperto dal sistema retributivo, più favorevole del contributivo, ma riguarda soprattutto i giovani poliziotti. Ciò detto, ecco come cambia il taglio alle pensioni di medici e maestre. G. Tiani

 

Statali, ecco come cambia il taglio alle pensioni di medici e maestre - Attesa per il maxi emendamento del governo - Fonte PAMagazine

Risolvere, correggere, disinnescare. A Palazzo Chigi lo staff della premier Giorgia Meloni usa questi termini se interrogato sul destino dell’articolo 33 della legge di Bilancio, quello finito nell’occhio del ciclone perché va a fare cassa tagliando le pensioni future di una grossa fetta di dipendenti pubblici: medici, maestre, impiegati comunali e ufficiali giudiziari. Il meccanismo da disinnescare, reo di violare i diritti acquisiti dei lavoratori, in pratica ritocca verso il basso le aliquote di rendimento delle pensioni di camici bianchi e insegnanti. Nell’incontro di martedì tra la premier e i sindacati, arrivato dopo due settimane di forti tensioni dovute alla tagliola introdotta alla chetichella in manovra, è emerso chiaramente che verrà messa una toppa al problema. 

Le modifiche in arrivo

Una toppa, appunto, che come tale è destinata a lasciare l’amaro in bocca comunque, utile più che altro a rendere l’atterraggio della norma un po’ più dolce. Dunque, per capirci, no allo stralcio del testo. Sì a una revisione della stretta. In che modo e, soprattutto, in che misura? Benché i dettagli siano ancora da definire, le modifiche saranno essenzialmente tre. Le correzioni finiranno in un maxi-emendamento governativo, che dovrebbe contenere altri interventi probabilmente su temi meno centrali. 

Ma andiamo con ordine. Per medici, infermieri, dipendenti regionali e comunali, maestre di asilo e ufficiali giudiziari, le penalizzazioni legate alle nuove aliquote di rendimento scatteranno il prossimo anno solo in caso di accesso anticipato alla pensione. Ovvero, continueranno a essere applicate le vecchie regole se l’uscita sarà per vecchiaia, quindi raggiunti i 67 anni di età. Non solo. Coloro che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre di quest’anno non saranno interessati dalle novità, a differenza di quanto previsto dall’attuale versione del famigerato articolo 33 della legge di Bilancio. Infine, solo per quanto riguarda il comparto sanità, il taglio delle aliquote sarà meno pesante in prossimità dell’età per la vecchiaia, quando cioè gli interessati anche volendo avrebbero poco spazio di manovra per migliorare il proprio trattamento futuro prolungando l’attività lavorativa.

Il meccanismo

La norma finita sotto la lente va a colpire le pensioni degli statali (si parla di perdite fino a tremila euro sugli assegni) che nel 2024 lasceranno il servizio con una quota di pensione retributiva inferiore a 15 anni. Sostituendo, per questa quota dell’assegno, la vecchia tabella delle aliquote, che risale al 1965, con una nuova. E la differenza essenziale è che la prima inizia da un valore positivo (0,23865) nel caso limite di zero mesi di contribuzione, per arrivare a 0,375 per un periodo di 15 anni, mentre la seconda raggiunge lo stesso traguardo numerico ma partendo da zero. Fonte PAMagazine

Roma, 1 Dicembre 2023

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