Disposizioni in merito alle missioni per la testimonianza presso l'A.G.
Milano, 30 marzo 2012 - Comunicato - Compartimento Polstrada
Al riguardo il SIAP sostiene che numerose disposizioni normative succedutesi negli anni, art. 7 D.P.R. 1642002 – art. 6 D.P.R. 1702007 e art. art. 13 D.P.R. 512009 e non ultima la circolare Ministeriale n. 557RSCN.10734 del 1832009, hanno stabilito in maniera inequivocabile il diritto del dipendente ad utilizzare, in caso di missione fuori dalla sede di servizio, qualsiasi mezzo non di proprietà dell’Amministrazione e riconoscendo in caso di mancata autorizzazione all’utilizzo, una somma corrispondente al costo del biglietto ferroviario.
Nel caso specifico delle testimonianze, il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto dall’art. 46 del D.P.R. 1152002.
Non possono pertanto sussistere dubbi sul diritto del dipendente all’utilizzo del mezzo proprio e al relativo rimborso.
Tra l’altro, se nell’ipotesi di collegamento ferroviario diretto tra la sede di appartenenza e quella di destinazione potrebbe ravvisarsi un potenziale risparmio per l’amministrazione, nell’ipotesi non infrequente in cui le due sedi non siano collegate direttamente ma raggiungibili con uno o più cambi di treno e/o altri mezzi di trasporto con relativo aumento della durata della missione, il risparmio sarebbe del tutto effimero, aumentando le indennità direttamente legate alla durata della missione stessa (indennità aggiuntiva, pasto, pernotto fuori sede, ecc...).
Una tale combinazione sfavorevole non risulta affatto rara per il personale assegnato al Compartimento Polizia Stradale della Lombardia considerato che una buona parte di esso risulta assegnato ai numerosi Uffici minori, spesso dislocati in zone poco servite dai mezzi pubblici, così come diverse sedi giudiziarie (le ex preture), dove spesso si devono recare i colleghi, si trovano in centri minori altrettanto poco serviti.
Per quanto concerne la menzionata convenzione appare opportuno precisare che essa è un’agevolazione riconosciuta agli appartenenti alle Forze dell’ordine al fine di aumentare la sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto. Infatti i poliziotti che ne usufruiscono debbono preventivamente qualificarsi al capo-treno o al personale di bordo e hanno l’obbligo di porsi a disposizione del personale ferroviario per ogni necessità di ordine e sicurezza a bordo del mezzo di trasporto. Le possibili conseguenze che ciò potrebbe avere sulla puntualità nella presentazione dinanzi all’Autorità Giudiziaria le vogliamo deliberatamente trascurare in questa sede.
La libera circolazione non viene generosamente concessa dalle aziende di trasporto, bensì riconosciuta a fronte di appositi stanziamenti economici della Regione Lombardia a loro volta dipendenti dai trasferimenti provenienti dallo Stato. Proprio per tale motivo per l’anno 2012 sono ancora in corso di definizione le modalità di rinnovo della convenzione e in questo regime di vacatio diversi colleghi si sono già trovati a dover rispondere di mancato pagamento del biglietto con relativo strascico sanzionatorio.
Alla luce di quanto rappresentato appare irragionevole imporre come mezzo di trasporto il mezzo ferroviario in convenzione e pertanto si chiede l’immediato ritiro della disposizione in questione e anche di conoscere quanti colleghi ad oggi sono stati interessati dall’applicazione della medesima.
In attesa di cortese quanto urgente riscontro si porgono distinti saluti.
Il Segretario Generale Regionale
Gianluca Brembilla