Depositati i Ricorsi per il Personale del Settore Aereo e in materia Previdenziale
Roma, 17 luglio 2011 - Previdenza e Settore Aereo
- SETTORE AEREO - Ricorso per il personale Aereo-Navigante della Polizia di Stato
Il nostro legale ci ha comunicato che sono state compiute tutte le ritualità per la notifica e conseguente deposito presso il Tar Lazio Roma del ricorso in favore dei Colleghi iscritti, i quali hanno inteso aderire al ricorso promosso dal Coordinamento Settore Aereo del S.I.A.P. - al fine di ottenere il riconoscimento della maggiorazione dell’indennità mensile d’impiego operativo di base con le maggiorazioni previste dall’art. 5, comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, con ogni conseguente e correlativo effetto ai fini della determinazione della misura della indennità mensile di aeronavigazione, della indennità di pronto impiego aereo, e/o della indennità mensile di volo ad essi spettante, con decorrenza 1° dicembre 1995, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di ragione (data di assunzione obbligo al volo) e/o di giustizia, e con riconoscimento di interessi e rivalutazione come per legge sugli emolumenti arretrati, dal giorno del dovuto al saldo e per la conseguente condanna della già intimata Amministrazione, per pagamento delle somme di ragione spettanti ai ricorrenti per le causali di cui sopra. Sarà nostra cura informarVi come di consueto sulla data di fissazione della udienza di merito dinanzi l’Autorità giurisdizionale adita per la tutela dei diritti e degli interessi dei nostri assistiti, al S.I.A.P. associati.
- PREVIDENZA -Ricorso per la Tutela dei Diritti - Previdenziali - dei Poliziotti e del Personale del Comparto Sicurezza
Il nostro legale ci ha comunica che è stato depositato il ricorso del S.I.A.P. in materia previdenziale dinanzi al TAR Lazio Roma (cui anno aderito più di 5000 colleghi), per la declaratoria dell’obbligo in capo alle amministrazioni resistenti di dare avvio alle procedure di negoziazione rivolte a definire, per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, “la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni”, e ad istituire per lo stesso personale le “forme pensionistiche complementari, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 194, e successive modificazioni” in applicazione di quanto statuito dagli articoli 26, comma 20, della legge 23.12.1998, n. 448 e 3, comma 1, lettera b) del d. lgs. 12.5.1995, n. 195 e successive modifiche, entro un congruo termine fissato dall’adita autorità giudiziale; nonchè per l’accertamento della reiterata condotta omissiva e/o della sostanziale inerzia e/o del mancato adempimento e/o del ritardo dal 1999 e sino ad oggi dell’amministrazioni resistenti all’obbligo normativo a provvedere per l’attivazione della procedura di negoziazione e di concertazione per la definizione ex art 3 comma 1 lettera b) del d. lgs. 12.5.1995, n. 195 e successive modifiche della disciplina del tfr ai sensi della legge 335/1995 e l’istituzione della previdenza complementare e conseguentemente; infine, per la condanna dell’amministrazioni resistenti al pagamento della somma da liquidarsi in via equitativa in favore dei ricorrenti a titolo di risarcimento del danno patito in re ipsa dall’inescusabile ritardo per il mancato adempimento e/o illegittima e/o ingiustificata e/o colpevole inerzia della competente p.a. alla attivazione della previdenza complementare.
Corre l’obbligo di comunicarVi che le pregresse azioni giudiziarie intraprese da altre OO.SS. nella medesima materia sono state dichiarate dal Collegio giudicante inammissibili per difetto della legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti. Più precisamente, in via generale, è stato ritenuto che la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell’obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi, anche attraverso la speciale procedura di impugnazione del silenzio inadempimento, appartiene ai soggetti titolari dell’interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo i quali, in ragione di detta titolarità, sono legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo. Nel caso di specie i ricorrenti lamentavano il mancato avvio di un procedimento di concertazione che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.) b del D.Lgs. 22 maggio 1995 n. 195, vede la partecipazione, oltre che delle parti ministeriali, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, che sono gli stessi soggetti legittimati a sottoscrivere lo schema di provvedimento concordato (cfr. successivo art. 7 comma 5 per quanto qui di interesse). Gli odierni ricorrenti, come emerge dalla stessa prospettazione della pretesa, sono invece portatori di un interesse solo indiretto, in relazione all’effettiva entrata in vigore del nuovo regime pensionistico e contributivo, in quanto potenziali destinatari delle misure da adottarsi anche all’esito del procedimento di concertazione di cui lamentano la mancata attuazione, in ragione della natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego, ma non sono legittimati a partecipare a detto procedimento, non essendo titolari di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni competenti. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, deve dunque delibarsi l’inammissibilità del proposto gravame per difetto di legittimazione attiva in capo agli istanti.
Puntualizzato ciò, si comunica che il nostro ricorso pendente dinanzi al citato Tar, al fine di non incorrere nella predetta inammissibilità, è stato presentato dal S.I.A.P. come associazione sindacale maggiormente rappresentativa a sostegno dei Vostri diritti ed interessi in quanto associati al S.I.A.P.. Sarà cura della segreteria Nazionale informarVi tempestivamente sul proseguo dell’azione “de qua”.
- Causa: Martelli / Pintore -La Tutela del S.I.A.P. per il Legittimo Diritto dell’Attività Sindacale
La causa civile, promossa da un funzionario di Polizia, nei confronti del Segretario Nazionale Massimo Martelli, convenuto in giudizio per l’ottenimento del risarcimento danno da diffamazione a mezzo stampa per aver semplicemente difeso i Colleghi e sostenuto le esigenze e i diritti dei medesimi, si è conclusa con sentenza che ha rigettato qualsivoglia domanda del funzionario di Polizia, il quale già in precedenza aveva adito l’autorità giudiziaria in sede penale, chiedendone il rinvio a giudizio – procedimento penale archiviato, rilevato che la notizia di reato risultava del tutto infondata: appare condivisibile quanto sostenuto nella memoria difensiva dell’indagato in ordine alla sussistenza della scriminante rappresentata dall’esercizio del diritto di critica sindacale, poiché il contenuto delle dichiarazioni riportate nell’articolo di stampa aveva certamente per oggetto argomenti relativi tra il querelante funzionario di Polizia ed i lavoratori dipendenti, e le pur aspre critiche non trascendevano in aggressioni della sfera morale e personale del dirigente di Polizia. La sentenza civile da ultimo sancisce che alcuna responsabilità risulta ascrivibile al sindacalista in quanto le dichiarazioni non sono dirette a censurare la persona del funzionario, bensì a criticarne l’operato e le scelte operate nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
L’opinione del S.I.A.P. - Appare evidente a tutti voi che gli uomini del vero Sindacato sono molto esposti ad ogni tipo di azione e ripercussione, quando le azioni sono legittime anche se prive di fondamento, come quelle espletate dal citato funzionario (Pintore) possiamo difenderci nelle competenti sedi. Ma diventa molto difficile per tutti noi, poterci difendere da ben altre squallide e ignobili azioni, specie se operate con mezzi molto più deleteri ed efficaci, come quando si abusa, delle proprie funzioni e soprattutto delle prerogative di cui usufruiscono alcuni personaggi, che utilizzano impropriamente le prerogative del servizio di polizia. Il quale, può essere finalizzato come già accaduto in alcuni casi, per denigrare o delegittimare (nel migliore dei casi) un sindacalista scomodo o un collega che si considera avversario o di cui si è gelosi (capita anche questo), anche a costo di manipolare la realtà e i doveri del proprio ufficio, specie quando si maneggiano le indagini di P.G., anche se queste risultano fumose e inconsistenti. Tutti gli investigatori sanno che possono essere dirette o etero dirette in modo tale, da renderle credibili persino agli occhi del P.M., anche quando credibili non lo sono affatto. – Specie poi, come quasi sempre accade, se avvallate, dal volgare sapiente e antico uso, delle commistioni sindacali con deprecabili e indegni (di portare l’uniforme) capi ufficio, ma questo modo di fare prima o poi finirà. Anche grazie alla nostra azione caparbia e trasparente, la verità potrà anche tardare, ma poi viene sempre fuori. Ne siamo convinti. Diversamente non potremmo credere in quello che facciamo, come poliziotti prima e sindacalisti poi, così come nella Giustizia, nonostante sia amministrata da uomini fallibili, in quanto uomini appunto. Il susseguirsi di tali spregevoli problematiche confezionate ad hoc e di cui non si ha il controllo, contribuisce a rendere sempre più ingestibili alcune dinamiche interne agli uffici specie i più grandi, certi che prima o poi la deriva, obbligherà l’Amministrazione Centrale a prenderne atto e intervenire, noi del S.I.A.P. in questo senso la stimoleremo, e certamente, non potrà lavarsi le mani come Ponzio Pilato.