Supplenza nella titolarità degli Uffici. Conferimento di incarichi
16 luglio 2012 - Compartimento Polstrada Lombardia
Prima dell’emanazione delle suddette disposizioni non c’era alcun dubbio riguardo il fatto che la supplenza nella direzione delle singole Sezioni ricadesse sul dipendente con la qualifica più elevata e ciò in applicazione delle regole dettate dal comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 782/1985.
Tale comma si riferisce chiaramente alle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della P.S. rette da appartenenti al ruolo dei Commissari o dei Dirigenti. L’accostamento fatto dalla stessa Legge tra il termine “ufficio” con quello di “reparto o istituto”, richiamando l’ordinamento dell’Amministrazione della P.S. così come delineato dalla L. 121/1981, conferma ancor di più questo concetto.
Proprio in applicazione di questo principio non c’era alcun dubbio sul fatto che nell’individuazione del dipendente con la qualifica più elevata la locuzione “Sezione” corrispondesse a quella di Ufficio e pertanto tutto il personale in servizio, compreso quello presso le cd. “Unita Operative Distaccate”, che della Sezione sono una parte, potesse essere incaricato di una supplenza. Tra l’altro ciò è quello che capita, mutatis mutandis, in tutti i Compartimenti di Polizia Stradale nei quali in caso di assenza del Dirigente la titolarità dell’Ufficio non viene di certo affidata al Funzionario Addetto del Compartimento stesso ma al Dirigente di Sezione con qualifica più elevata.
Con l’emanazione delle disposizioni in parola, che giustamente stabiliscono l’adozione di un idoneo provvedimento formale, si è manifestata immediatamente un’erronea applicazione delle norme regolamentari e ordinamentali all’interno del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia evidenziando macroscopiche “difformità di vedute” da parte delle singole Sezioni.
Risulta, infatti, che la supplenza del Dirigente la Sezione di Lodi sia stata affidata all’Ispettore Superiore SUPS in servizio presso la Sottosezione di Guardamiglio mentre quella della Sezione di Bergamo è stata affidata ad un Ispettore Capo in servizio presso la Sezione stessa, anziché all’Ispettore Superiore SUPS che invece è in servizio presso la Sottosezione di Seriate.
In quest’ultimo caso realizzando tra l’altro un chiaro demansionamento delle prerogative che l’art. 26 D.P.R. 335/1982 affida agli Ispettori Superiori S.U.P.S. che oltre a svolgere le funzioni proprie degli Ispettori, coordinandone l’attività, sono diretti collaboratori dei Commissari e dei Dirigenti, sostituendoli, in caso di assenza o impedimento.
Alla luce delle considerazioni esposte questa O.S. chiede alla S.V. un URGENTE intervento al fine di ristabilire nell’ambito delle singole Sezioni il corretto rispetto delle regole e dei principi sopra enunciati, non ultimo quello della gerarchia previsto dall’art. 3 D.P.R. 335/1982.
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti