Consiglio di Stato riconosce emolumento dello straordinario nella giornata di lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale
Lo straordinario per l'Agente di P.S.
Al centro della vicenda un agente di pubblica sicurezza che avanza la richiesta di straordinario per lavoro prestato nel giorno del riposo settimanale. Di contrario avviso l'amministrazione di appartenenza, secondo cui gli dovrebbe essere versata solo un'indennità di 5 euro, poiché la giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all'orario settimanale di 36 ore stabilito dal Ccnl darebbe diritto al solo riposo compensativo e all'indennità giornaliera, e non anche al compenso per lavoro straordinario. Il Consiglio di Stato, tuttavia, rigetta questa tesi affermando che gli agenti di P.S. - quando le esigenze lo richiedono - sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite. In tal senso, l'articolo 54, comma 3, Dpr 164/2002, opera un richiamo del tutto inequivoco alla spettanza dello straordinario in ragione del superamento dell'orario settimanale ordinario, e la collega solo alla misura della sua retribuzione, non citando sotto questo profilo alcuna forma sostitutiva o surrogatoria della stessa. Quindi la retribuzione del lavoro eccedente la misura ordinaria avviene anche in giorno festivo e si realizza esclusivamente con l'applicazione della "paga" per il lavoro straordinario. (Cons. Stato, sezione IV, sentenza 7 maggio 2012, n. 2625) - Sole24Ore