DISPARITA\' DI TRATTAMENTO PER GLI ALLIEVI AGENTI - L\'AZIONE DEL SIAP

DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER GLI ALLIEVI AGENTI - L'AZIONE DEL SIAP

Pubblichiamo nuovamente quanto già fatto dalla Segreteria Nazionale sulla materia, constatato l'interesse che suscita tra tutti gli allievi agenti della Polizia.

Dalla notizia pubblicata il 26/03/2013 e aggiornata il giorno 8/04/2013

Dopo l'intervento della Segreteria Nazionale presso i competenti uffici ministeriali per avere chiarimenti urgenti sulla sperequazione, già ampiamente segnalata, in merito al trattamento economico e previdenziale riservato gli Allievi Agenti della Polizia di Stato durante il periodo del corso di formazione rispetto a quello riservato agli Allievi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza, ha inviato la sua risposta.

  • Il comunicato della Segreteria Nazionale SIAP

A seguito della nostra nota Prot. Siap nr. 238/SG/13 del Marzo 2013, la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza ha inviato un’articolata risposta, in merito alla segnalata disparità di trattamento economico e previdenziale degli Allievi Agenti di Polizia durante il periodo del corso di formazione, rispetto a quello riservato agli Allievi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per il menzionato Servizio Pensioni e Previdenza “la differenza di trattamento è da imputare al diverso criterio di valutazione ai fini pensionistici dei corsi di formazione frequentati dai giovani allievi della Polizia di Stato, rispetto agli omologhi allievi delle altre Forze di Polizia, per la diversità delle prerogative previste dall’ordinamento militare”.
Per gli allievi sia Agenti che V. Ispettori, l’Inpdap con nota operativa n. 11 del 18 marzo 2010, ha specificato che a seguito del DLgs. n. 314/1997, sono stati considerati come periodo di servizio effettivo e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale, solo quelli anteriori alla data dell’1 gennaio 1998, mentre per i successivi corsi di formazione necessari per l’ammissione in servizio, il periodo di formazione può essere valorizzato ai fini pensionistici, attraverso l’istituto del riscatto; considerato che, i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un’indennità, che ai fini fiscali è solo assimilata a quello del lavoratore dipendente immesso in ruolo.
Giova ricordare che con nota del 24.05.2010, l’Ufficio I° - Affari generali e Giuridici della Direzione Centrale per gli Istituti d’Istruzione, ha fornito un chiarimento in merito allo Stato Giuridico degli allievi Agenti che frequentano i corsi di formazione per l’immissione in ruolo. Come noto, per gli impiegati civili dello Stato è prevista l’immissione in ruolo ed il connaturato riconoscimento dei tutti i diritti soltanto dopo il superamento del periodo di prova. La menzionata nota specifica che, sul tema la Corte di Cassazione ha anche precisato come “il periodo di prova nell’amministrazione pubblica è obbligatorio e le assunzioni sono assoggettate all’esito positivo dello stesso”. Ne deriva che il riconoscimento dei pieni diritti degli Agenti in prova, potrà avvenire soltanto dopo il superamento del corso e cioè solo quando si è perfezionato e consolidato il rapporto di lavoro. Tale assunto trova implicita conferma nel fatto che, allorquando il legislatore ha inteso estendere diritti o tutelare situazioni particolari, lo ha fatto con adeguate espresse disposizioni. Dunque, lo status dell’Agente corsista in prova presenta delle peculiarità diverse sul piano giuridico, di conseguenza diversa è la relazione degli effetti che ne derivano, che ovviamente sono solo in parte assimilabili a quelli dell’Agente in servizio effettivo. La diversità di status giuridico deriva, appunto, dall’esigenza imposta da vincoli normativi di portare a termine un programma formativo entro e non oltre un termine stabilito prima dell’ammissione definitiva in ruolo. Lo status degli allievi agenti è dunque una condizione transitoria e di breve durata che non può confrontarsi con lo status giuridico e il rapporto di lavoro consolidato dall’agente in servizio, con la conseguenza che per gli allievi agenti non possono trovare applicazione per analogia, tutte le disposizioni vigenti per il personale di ruolo.
Ciò premesso, la risposta ministeriale non ci convince sino in fondo, considerato che, si sostiene, la diversità di valutazione dei periodi di corso sia semplicisticamente riconducibile ai diversi ordinamenti (militare o civile) del personale corsista. Ma dal nostro punto di vista, trattasi comunque di personale appartenente allo stesso Comparto Sicurezza e Difesa e per il quale vale lo stesso contratto normativo ed economico, come previsto dalla lettura del combinato disposto degli art.li 1 e 3 del D.L.vo 195/95 successivamente integrato dal D.L.vo 129/2000, anche se la citata normativa non contempla espressamente la figura degli allievi corsisti sia civili che militari. Per cui, prima di avventurarci in ricorsi che non possono e non devono essere orientati alla mera ricerca del consenso, ma alla risoluzione dei problemi, il S.I.A.P. ha dato mandato al proprio studio legale, affinché dopo accurato approfondimento valuti se sono configurabili violazioni di legge dei diversi profili ordinamentali sia civili che militari, i quali potrebbero aver determinato una sperequazione dei trattamenti tra gli allievi corsisti militari e civili, al fine di evitare di avventurarsi in ricorsi infruttuosi.
Nel contempo, siamo dell’avviso che tutte le eventuali soluzioni debbano essere seguite, tra cui quella di un appropriato e risolutivo intervento legislativo, percorso saggiamente suggerito dagli esperti del Servizio Trattamento Pensioni e Previdenza della Direzione centrale delle Risorse Umane, come si evince nella risposta allegata, per questo il S.I.A.P. si impegna sin d’ora a sostenere un ricorso gratuito per i propri iscritti, se emergeranno violazioni di legge dallo studio dei nostri legali, ma al contempo avvierà ogni utile iniziativa per un’appropriata modifica legislativa, volta a prevedere la disparità di trattamento, atteso che le norme del D.L.vo 195/95 non prevedono l’estensione dei diritti contrattuali agli allievi agenti – carabinieri o finanzieri, in quanto non risultano ancora immessi nei ruoli del personale della Polizia di Stato.

Roma, 8 Aprile 2013


La Segreteria Nazionale

Negli allegati: 

  • il comunicato della Segreteria Nazionale SIAP 
  • la nota di risposta del Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza
  • La nota della Direzione centrale per gli Istituti di istruzione del 24 maggio 2010
  • la nostra prima nota di richiesta chiarimenti del 26 marzo 2013