EDITORIALE DEL SEGRETARIO TIANI SU DIRITTO SCIOPERO POLIZIOTTI
...
per lo sblocco del tetto salariale e l’annunciato sciopero, per certi versi impone, per la sua carica dirompente e per la specificità degli operatori della sicurezza difesa e soccorso pubblico, delle riflessioni ed approfondimenti, su di una questione sinora non affrontata nella errata convinzione di una vigente norma di sbarramento.
In premessa è il caso di evidenziare che il diritto di sciopero dei vigili del fuoco, appartenenti al comparto soccorso pubblico, è ampiamente regolamentato e disciplinato
Il tema in argomento è l’esercizio del diritto di sciopero e le relative modalità di espletamento. La Costituzione, all’art. 40, garantisce tale diritto riferendo poi alla legge per la sua effettiva applicazione, la materia è quindi stata disciplinata con la legge 146/90, così come integrata dalla L. 83/2000 e successive, individuando innanzitutto i cosiddetti “ servizi pubblici essenziali” e di seguito le prestazioni indispensabili e, previo accordi, le prestazioni minime.
In tale contesto normativo, va considerata la preesistente norma dell’art. 84 della legge di riforma, e quindi smilitarizzazione, della Polizia di Stato nr. 121/81, la quale nel prevedere un divieto di esercizio del diritto di sciopero lega tale impedimento al pregiudizio che ne potrebbe derivare alle “esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o alle attività di polizia giudiziaria”.
Premesso questo quadro si può argomentare innanzitutto che la L. 146/90 all’art. 1 comma 1 non ha trascurato di inserire la “sicurezza” tra i servizi pubblici essenziali, pur dovendo poi annotare però, che allorquando al comma 2 si parla di “regole da rispettare e procedure”, alla successiva lettera a), il riferimento diviene alla “ sicurezza della persona “, concetto apparentemente più restrittivo.
Il diritto di sciopero è costituzionalmente tutelato, il rinvio alla legge riguarda le modalità con le quali può essere esercitato tale diritto, ed in particolare l’individuazione dei “servizi essenziali” nei quali tale diritto non è escluso, ma semplicemente disciplinato in maniera da assicurare comunque le “prestazioni indispensabili”.
Una prima osservazione riguarda, per la Polizia di Stato, la vigenza della norma di cui all’art 84 della L. 121/81, la previsione di cui all’art. 20 della L. 146/90, che fa salvo quanto previsto dalla L. 121/81, è certamente viziato da incostituzionalità in quanto sottopone ad un trattamento discriminatorio gli appartenenti alla Polizia di Stato rispetto a qualunque altro pubblico dipendente impegnato nei “servizi essenziali”.
Va poi considerato che alcuna previsione è contenuta negli accordi sindacali vigenti, recepiti con D.P.R., riguardanti il comparto di contrattazione in cui è inserita la Polizia di Stato,
E’ parere di chi scrive che sia piena la legittimità della proclamazione di uno sciopero anche nel settore della “sicurezza”, compatibilmente con il mantenimento delle “prestazioni indispensabili”, da individuare per ciò che concerne i servizi che hanno riflesso sull’ordine e la sicurezza pubblica, e sull’attività di polizia giudiziaria.
Ma soprattutto pur tenendo presente il carattere di “strumentalità” che alcune attività accessorie svolte dagli appartenenti alla Polizia di Stato hanno, rispetto a quelle in precedenza citate, non può non evidenziarsi che diverse altre sono invece prive di tale carattere e, pertanto, sono comunque escluse dal campo di applicazione dell’incostituzionale art. 20 della L. 146/90.
Si pensi, per esempio, alle attività di rappresentanza, a quelle burocratiche di gestione del personale (procedimenti disciplinari, congedi ordinari, ricompense, matricola etc), alle attività di tipo sanitario o tecnico, svolte dal personale appartenente a quei ruoli, non aventi carattere di impellenza, ad una buona parte dell’attività amministrativa, al rilascio dei permessi di soggiorno etc., in tali attività è infatti innegabilmente mancante qualsivoglia rapporto con la sicurezza pubblica, con l’ordine pubblico o con la polizia giudiziaria intesa quale prevenzione dei reati.
Ad esito di quanto fatto emergere in questa breve riflessione, il SIAP ha chiesto alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di procedere, con le forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), alla provvisoria regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero da parte degli appartenenti al ruolo ordinario, tecnico e sanitario della Polizia di Stato, ed in subordine di procedere parimenti, nelle more della dichiarazione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 84 L. 121/81 e 20 L. 146/90, alla provvisoria regolamentazione per i servizi esclusi dal campo di applicazione del menzionato art. 84 L. 121/81.
Roma, 8 settembre 2014
Il Segretario Generale
Giuseppe Tiani