CONGEDO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTO - Esito incontro
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Così come evidenziato nella richiesta di esame congiunto abbiamo innanzitutto fatto presente che, trattandosi di materia contrattuale, qualsiasi intervento non poteva essere unilaterale e che, pertanto, una bozza della circolare avrebbe dovuto essere inviata alle sigle sindacali maggiormente rappresentative per il prescritto parere e l’eventuale richiesta di esame, da effettuarsi prima dell’emanazione della circolare, sottolineando la singolarità di una circolare a firma del Direttore centrale pro tempore abbia contraddetto quella precedente a firma del Capo della Polizia.
Dopo queste premesse su fondamentali aspetti formali, abbiamo altresì richiamato l’attenzione sul testo letterale della norma, che per la fruizione contestuale del congedo straordinario per trasferimento non prevede alcuna discrezionalità per l’Amministrazione cui, viceversa, spetta la valutazione della effettiva sussistenza di esigenze specifiche solo per l’eventuale fruizione differita del c.s. per trasferimento, in analogia a quanto accade per il c.s. per matrimonio.
L’Amministrazione ha spiegato che l’intento della circolare era quello di evitare le disparità di trattamento che derivavano dalla pletora di pareri restrittivi da lei stessa emanati nel tempo, in risposta a specifici quesiti proposti dai vari uffici e dalle singole sigle sindacali: abbiamo obiettato che l’unico modo per eliminare le disparità di trattamento è quello di attenersi al dettato normativo e che, pertanto, il problema può risolversi solo con una nuova circolare intesa in tal senso.
Accogliendo la nostra tesi il Dipartimento della pubblica sicurezza elaborerà quindi una nuova circolare la cui bozza, prima di essere diramata, verrà sottoposta al vaglio delle oo.ss. aventi titolo; nel frattempo, per evitare problematiche interpretative derivanti dai recentissimi trasferimenti, verrà diramato un telex in cui, annunciando l’imminenza della nuova circolare, si dispone che i dirigenti accolgano le domande di c.s. per trasferimento ove ritengano sussistenti i presupposti.
Qualora, viceversa, i dirigenti nutrissero dubbi sulla sussistenza dei requisiti ovvero ne ritenessero l’insussistenza essi dovranno astenersi dall’opporre parere negativo, attendendo a tal fine l’emanazione della nuova circolare; inoltre, per prevenire problematiche inerenti la circolazione di tale telex attraverso i ufficiali canali dell’Amministrazione, esso sarà pubblicato anche sul portale Doppia Vela, da cui ogni collega interessato potrà prelevarlo per consegnarlo al proprio ufficio.
Roma, 23 novembre 2016
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