CRITICITA' RELATIVE AI RUOLI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO
...
Va premesso, infatti, che nel D.lgs in oggetto, l’unicità del settore (logistico) e l’assenza di profili e fino al ruolo sovrintendenti, esprime chiaramente la volontà di unificare funzioni e compiti, con la perdita di tutti i profili, in quanto molti di essi non sono più aderenti alla realtà odierna.
Successivamente però, la settorialità e il profilo viene resa obbligatoria, anche in funzione del titolo specifico per l’accesso al ruolo degli Ispettori (disp. transitorie punto mm) e che impedisce un’equa progressione in carriera, rispetto alla corrispettiva qualifica del ruolo ordinario, per il quale è richiesto il diploma di scuola superiore generico; tuttavia all’interno del settore prescelto, la progressione di carriera è ulteriormente limitata dai numeri corrispondenti alle vacanze di organico previste per quel profilo concorsuale.
Va anche chiarito relativamente all’art.42 del DPR 337/82 se con l’eliminazione dei settori e dei profili, le mansioni degli Ufficiali e degli Agenti di P.G. siano esercitate limitatamente alle funzioni, precisando in ogni caso che la settorialità riguarderà solo il ruolo ispettori e che il profilo è previsto, infatti, solo nella qualifica di V. Isp. Tecnico, Isp. Tecnico, Isp. Capo Tecnico e non per gli Isp. Superiori e i Sostituti direttori tecnici. Ciò anche in funzione di quella diversificazione anche presente a livello formale, rispetto alle direttive generali poste in essere, riguardo al nuovo sostantivo “tecnico”, che viene abbinato dalla qualifica di Agente a quella di Ispettore Superiore, mentre ricompaiono le vecchie denominazioni antecedenti al riordino, per la qualifica di Sostituto direttore tecnico e per quelle del ruolo funzionari, che saranno direttori tecnici e non commissari tecnici.
Partendo dai ruoli base Agenti, Assistenti e Sovrintendenti Tecnici, nello specifico delle progressioni di carriera nella fase transitoria, vogliamo evidenziare che, pur condividendo l’anacronismo di alcune settorialità, motivo per il quale è stato istituito un unico nuovo settore professionale denominato logistico e nel quale confluiranno tutti gli operatori fino al Sovrintendente Tecnico Capo, non sarebbe proficuo accantonare le professionalità acquisite da quel personale nei passati decenni, tantomeno non prevedere apposite procedure di sanatoria nei confronti di chi, in quegli anni, è risultato idoneo ma non vincitore di concorso, per una presunta settorialità.
Ad oggi, infatti, quello che è sembrato a quei tempi come una irragionevole discriminazione, si presenta invece come un’enorme beffa, poiché tutti gli operatori idonei che non hanno potuto accedere al ruolo superiore, per una fantomatica settorialità e/o specificità, improvvisamente si ritrovano coinvolti in un unico calderone.
Corre l’obbligo evidenziare che gli idonei non vincitori di concorso, una stima di appena 150 unità, hanno superato una prova selettiva scritta e per titoli, da cui sono scaturite delle graduatorie, che dovrebbero essere esclusivamente integrate a ruolo di Vice Sovrintendente Tecnico per cui si è concorso e che potrebbero far risparmiare all’Amministrazione esborsi superflui, per le future procedure concorsuali selettive.
Le disposizioni transitorie prevedono a tutt’oggi l’accesso al ruolo dei Sovrintendenti Tecnici cosi come descritto: “Per le vacanze al 31.12.2016 900 posti disponibili per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente Tecnico si provvede tramite numero 3 concorsi per titoli da espletarsi con modalità telematiche di 300 posti ciascuno da bandire entro il 30/12/2017, 2018e 2019 riservato agli Assistenti Capo Tecnici garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio”.
Poiché l’attuale pianta organica degli Agenti e Assistenti tecnici è stimata a circa 3000 unità (tra cui circa 919 circa Ass. Tecnici e 1536 Ass. Capo Tecnici), non è chiaro il percorso di carriera per i restanti 2000 appartenenti, che non rientreranno nella precitata procedura concorsuale transitoria, considerando che a regime non verrà garantita la sede di servizio.
Andrebbe opportunamente valutato un aumento dei posti messi a concorso durante il periodo transitorio, visto che le dotazioni organiche previste nella tabella 2 Articolo 3, co. 1 saranno vigenti a regime a decorrere dallo 01/01/2027, per tutti i Ruoli da Agente Tecnico a Sost. Direttore Tecnico.
Entrando nelle disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo dei Vice Ispettori Tecnici esse riportano: “Concorso per soli titoli il cui numero di posti è determinato dal 50% dei posti disponibili al 31/12/2017 da bandire entro il 30 aprile 2018 e riservato, in via prioritaria, al personale tecnico tecnico-scientifico in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l’esercizio di professioni tecnico-scientifiche.
Le criticità da rilevare anche per questo ruolo sono molteplici: dapprima si evidenzia come l’amletica riserva per il ruolo Sovrintendenti, non venga neppure presa in considerazione; difatti i posti messi a concorso per il nuovo ruolo degli ispettori tecnici constano di 900 unità. Al 31/12/2017 saranno in ruolo circa 400 unità, di conseguenza le vacanze si attesteranno a circa 500 posti, quindi si stima che i beneficiari siano il 50% di questi 500 posti, ovvero nell’ordine di 250 unità.
Sarebbe quindi suggeribile, per equità di trattamento, applicare gli stessi principi, ovvero bandire un concorso interno nella fase transitoria, ove riservare il 70% dei posti attraverso concorsi per titoli con mantenimento della sede di servizio (definendo questo importante aspetto in maniera espressa ed inequivocabile come per il ruolo ordinario), di cui il 50% dei posti del predetto 70% riservato ai Sovrintendenti Tecnici Capo.
Altresì considerato l’attuale organico dei Sovrintendenti tecnici (circa 59 Vice Sovr. Tecnici, 253 Sovr. Tecnici e 1409 Sovr. Capo), sarebbe opportuno, anche in analogia con il ruolo ordinario, riservare un’aliquota di posti al personale del precitato ruolo, in previsione del paventato concorso pubblico per 330 vice ispettori tecnici, che verrà verosimilmente bandito per la fine dell’anno in corso.
Concludendo con gli Ispettori Capo, secondo quanto previsto dal punto cc delle norme transitorie del D.lgs. in questione, accederanno alla qualifica di Ispettore Superiore Tecnico (attualmente circa 30 unità), mantenendo le prerogative dell’art.31-bis del DPR 337/82, ma non sono specificati i numeri rispetto alle annualità 2013 e 2015 ed in particolare non è stata prevista alcuna possibilità concorsuale, che consenta di accedere alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico (attualmente circa 127 unità), anche in previsione della vacanza nella qualifica a seguito di coloro che passeranno al ruolo funzionari. Va, infatti, ricordato che tutti gli Ispettori Capo Tecnici (attualmente appena 245 unità circa), non provengono dal riordino del 1995 ma sono vincitori di due concorsi per titoli ed esami per il passaggio nel ruolo sovrintendenti e ispettore e che hanno già maturato nella qualifica di capo, a gennaio 2017, rispettivamente 5, 6 e 7 anni.
Stante quanto sopra, ci si auspica che tutte le osservazioni e criticità esposte con la presente, siano prese in considerazione quale riferimento esplicito sul quale sviluppare i decreti correttivi, considerando soprattutto in linea generale che il D.M. del 18/7/1985 con il quale sono stati individuati settori, profili e funzioni del ruolo che espleta attività tecnica-tecnica scientifica e sanitaria, dovrà essere riscritto fotografando in modo chiaro il cambiamento previsto dall’attuale riordino.
Nell’attesa di un urgente riscontro si porgono deferenti saluti.
La Segreteria Nazionale
= LEGGI E SCARICA L'ALLEGATO =