SIAPInform@02_Legislazione

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Con questo numero inauguriamo una sezione speciale del SIAPInform@ - a cura dell'Ufficio Studi della Segreteria Nazionale - dedicata alla giurisprudenza e legislazione di interesse per i poliziotti; è un caso di giustizia amministrativa (...)

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ad essere segnalato: "Disciplina: Discrezionalità della valutazione e disvalore della condotta sanzionabile".

L’applicazione del Regolamento di disciplina viene sottoposto al vaglio del giudice amministrativo quando il dipendente ritiene che il provvedimento sanzionatorio preso nei suoi confronti non abbia rispettato il dettato normativo (violazione di norme) e/o presenti dei vizi di legittimità (eccesso di potere e le relative figure sintomatiche).

Nel caso specifico il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con Sentenza n. 19899 del 20 settembre 2024, pubblica l’11 novembre 2024, risulta aver deciso per l’infondatezza del ricorso presentato  da  un appartenente alla Polizia di Stato che aveva chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno che aveva disposto la sua Destituzione ai sensi dell’art. 7 nn1, 2 e 4 del DPR 737/1981.

La sentenza risulta interessante in quanto chiarisce e ribadisce alcuni principi in merito all’applicazione della disciplina che vengono di seguito specificati e cioè che:

 -        l’autorità amministrativa è tenuta a conformarsi al giudicato penale quanto “all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”, secondo l’art. 653, comma 1-bis del c.p.p., ma gode di ampia e insindacabile discrezionalità nella valutazione dei profili di rilevanza disciplinare delle condotte.  A tal proposito, veniva chiarito che le valutazioni del titolare la potestà disciplinare, costituiscono «espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità» (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 21 agosto 2023, n. 7886).;

 -        la qualificazione giuridica attribuita alle condotte rientra nel perimetro discrezionale di cui gode l’autorità amministrativa in materia disciplinareche può stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto valutando la sanzione più idonea ad esaurire il disvalore della condotta.    Nel caso di specie, l’inquadramento dei fatti nella fattispecie prevista dall’articolo 7 dpr 737/81 (Destituzione), come espressivi di una “mancanza del senso dell'onore e del senso morale”, di un “grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento” e di una “dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati” veniva considerata dal giudice, per rispondere alla doglianza del ricorrente, perfettamente in linea con i criteri di ragionevolezza a cui deve attenersi la decisione. Veniva precisato inoltre, che non poteva assumere alcun rilievo la prospettazione del ricorrente circa il loro più naturale inquadramento in altra ipotesi sanzionatoria, trattandosi della mera non condivisione di insindacabili valutazioni di merito. L’art. 6, n. 7 del d.P.R. 737/1981 (Sospensione dal servizio), nel punire la semplice frequentazione assidua di soggetti pregiudicati da parte di un appartenente alle Forze di Polizia, invocata dal ricorrente, descriveva infatti,  una fattispecie del tutto inidonea ad esaurire il disvalore delle condotte;

 -        la violazione dei termini sanciti per l’istruttoria disciplinare dall’art. 19 del d.P.R. 737/1981, per il quale “L'inchiesta dev'essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore”sono da considerarsi ordinatori e non perentori. Tali termini, per la complessità dell’istruttoria, possono eccedere quelli previsti per la durata congrua della norma regolamentare e la loro inosservanza non esplica effetto invalidante sulla determinazione finale.

 

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