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Il trasferimento per incompatibilità ambientale previsto dal comma 4 dell’articolo 55 del d.P.R. 335/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) prevede che: “ Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali”. (...)
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