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in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
- dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%
- dal 1° luglio 2022 0,50%
Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, si pubblicano le misure della predetta anticipazione (corrispondente sostanzialmente all’indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) dell’anno 2022 da corrispondere al personale appartenente ai Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico di seguito indicati.
Precisazioni per il sopra indicato personale in regime di diritto pubblico per il quale non stati definiti i DPR di recepimento dei provvedimenti di concertazione (Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico):
L’importo dell'IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio attualmente in vigore. Tale importo si aggiunge a quello relativo all'IVC in godimento dal 2019 e andrà rideterminato all'atto dell’entrata in vigore dei DPR di recepimento e dei provvedimenti di concertazione per il triennio 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.