Mentre la cronologia 2011 scivola nell’archivio, impossibile non pensare a quanto sia stato difficile l’anno che si chiude e sin troppo facile predire che il prossimo non sarà migliore. Confusi dietro una politica di maniera quanto illusoria che la crisi fosse inesistente anzi già alle spalle, oggi dobbiamo bere l’amaro calice della verità. Che il sindacato già presagiva anche in tempi non sospetti e le innumerevoli manifestazioni di piazza del S.I.A.P. degli ultimi due anni sono una evidente testimonianza che tutti gli operatori del Comparto Sicurezza vivevano una crisi per altri latente. Oggi dobbiamo fare i conti con la Manovra Monti che , per milioni di italiani si concentra soprattutto in sacrifici, ma è una sola la parola che preoccupa più di tutte: pensioni. Si, perché è l’argomento di maggior impatto ed interesse dei sacrifici delle nostre vite lavorative. Cambia la musica cosi come cambiano i numeri. Se dopo la riforma Dini del 1995 il numero magico era diventato 90 cioè (la somma di età anagrafica più gli anni di contributi versati per l’accesso alla pensione), oggi pare che quel numero è destinato a diventare 100. Ad una prima valutazione della manovra, così come appare dal Decreto Legge varato dal Governo il 6 Dicembre u.s. le misure contenute dai c.d. provvedimenti strutturali in materia previdenziale, appaiono penalizzanti e propedeutici per una più generale rivisitazione della legislazione previdenziale. Riordino della materia che si può distinguere in due momenti strettamente correlati: la parte “strutturale” che costituisce la riforma vera e propria e quella “contingente” necessaria per fare cassa subito ( alle spalle dei lavoratori più deboli e con redditi bassi ). È stata recuperata la flessibilità mediante il ripristino di una fascia di età pensionabile che dal 2018 sarà unica per tutti i lavoratori, indipendentemente dal genere e (forse) anche dalla categoria di appartenenza. Si pone in tal modo fine all’arzigogolato sistema di finestre e quote. La fascia d’età pensionabile riguarderà non solo i lavoratori totalmente “contributivi”, assunti dopo il 1995, ma anche quelli entrati nel mondo del lavoro in precedenza. Oggettivamente la fascia pensionabile che sarà determinata, è molto severa, soprattutto se pensiamo ai milioni di “baby pensionati”! La breve analisi fin qui condotta è di carattere generale, desunta da quanto previsto dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Decisamente diverso è il discorso per quanto attiene alla nostra categoria: nella lettura del decreto legge, immediatamente colpisce quanto stabilito all’articolo 6 che riguarda l’abrogazione degli istituti dell’accertamento e della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, delle spese di degenza per causa di sevizio, dell’ equo indennizzo e della pensione privilegiata, nel quale viene specificato che “le disposizioni abrogative non si applicano “ … nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico”. L’articolo 24 invece relativo alle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, nel primo passaggio di interesse generale è quello indicato nel comma 2 per il quale “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo” e il comma 3 secondo il quale : “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”. Ma il passaggio veramente importante e di interesse per i poliziotti è quanto sancito dal comma 18 secondo il quale, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, saranno adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico anche per i regimi c.d. “speciali” quale quello del Comparto Sicurezza individuato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ma tale regolamento dovrà necessariamente tenere “conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti” per espressa previsione normativa contenuta nello stesso comma 18 dell’art. 24 del DL in esame. Ad oggi quindi, nel caso in cui non intervengano modifiche nell’iter di approvazione parlamentare del decreto legge 216/11 sui passaggi riferiti, anche in considerazione della riconosciuta specificità non dovrebbe cambiare molto per i colleghi, quindi in estrema sintesi: per gli assunti dal 1 gennaio 1996 in poi, così come per quelli a cui già si applica il sistema misto Retributivo – Contributivo continueranno a versare i contributi con le regole del sistema contributivo, diversamente per quelli a cui si applica il regime del sistema retributivo secondo quanto stabilito dalle precedenti normative, fatti salvi i diritti pregressi, dal 1 gennaio 2012 si troverebbero tout court nel sistema misto. A nostro avviso sarà necessario, in fase di predisposizione del regolamento che sarà proposto dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia rispetto alle cennate “misure di armonizzazione”, vigilare affinché continui ad essere prevista e garantita e non svilita la nostra specificità nei successivi passaggi legislativi e regolamentari. Il S.I.A.P. come sempre lo farà.
Non possiamo mancare l’appuntamento con il futuro dei nostri uomini e donne che, dopo anni di lavoro e sacrifici, non possono rischiare il giusto riconoscimento della specificità e della “non ordinarietà” del lavoro svolto.