Il controllo delle frontiere: il respingimento (art. 10 T.U. sull'immigrazione).
Il contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina ha come fondamento una serie di accordi con i Paesi dai quali originano i flussi migratori. Lo scopo della normativa è quello di istituire una serie di controlli per impedire o, quantomeno, contenere questo fenomeno che con il passare del tempo assume sempre più proporzioni rilevanti. A prescindere dai rapporti politici tra i vari Paesi bisogna sottolineare come la normativa interna disciplina anche le ipotesi degli stranieri che si presentino alla frontiera o vengano trovati sul territorio senza un valido documento o titolo di soggiorno. In questi casi la Polizia di frontiera è tenuta al respingimento del cittadino straniero quando lo stesso si presenti ai varchi di frontiera senza avere i requisiti previsti dalla legge. Il Testo unico sull'immigrazione, rispetto alla normativa precedente, ha introdotto strumenti maggiori e più incisivi a disposizione delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. L'articolo in esame prevede due tipi di respingimento, quello alla frontiera ed il respingimento differito. Il primo, come già accennato, è adottato dalla polizia di frontiera nei confronti degli stranieri che si presentano ai varchi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla legge. In questo caso lo straniero viene obbligato a rientrare nel proprio Paese, o in quello da cui proviene, a bordo del vettore che lo ha condotto al valico di frontiera. Al di fuori di questa ipotesi il respingimento può essere applicato anche nei confronti del cittadino straniero che sia stato segnalato, ai fini della non ammissione, nel SIS (sistema di informazione Schengen) perché sottoposto ad una misura di allontanamento disposta da un Paese aderente all'Accordo Schengen ovvero quando vi sia minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Il respingimento differito si applica invece nei confronti dello straniero che ha già attraversato il confine, ed è disposto dal Questore o dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza. La fattispecie prevede l'ipotesi dello straniero che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli della frontiera ed è stato fermato all'ingresso, subito dopo, oppure, sottraendosi ai controlli di frontiera, è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso. Come si può vedere il respingimento, come l'espulsione, è un provvedimento amministrativo in quanto determina l'obbligo per il cittadino straniero di lasciare il territorio dello Stato. Il provvedimento di respingimento viene annotato in appositi registri istituiti presso le polizie di frontiera e presso le Questure, con successiva comunicazione al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere. Il respingimento trova immediata applicazione e viene adottato con provvedimento motivato. Pertanto, in occasione dell'adozione di un provvedimento di respingimento, la polizia di frontiera deve: • redigere e notificare allo straniero il modello uniforme di provvedimento, così come previsto all'allegato V, parte B del regolamento CE n. 562/2006; • apporre sul passaporto un timbro di ingresso e barrarlo, indicando i motivi del respingimento; • procedere all'annullamento del visto, come nei casi di respingimento per gravi motivi di ordine pubblico; • registrare il provvedimento su appositi registri con l'annotazione dei motivi e della data del respingimento. Avverso il provvedimento di respingimento la giurisprudenza amministrativa (Tar Friuli Venezia Giulia Trieste, 18 maggio 2003, n. 456) ha ritenuto la carenza di interesse in quanto il ricorso giurisdizionale risulterebbe carente di utilità pratica, essendo il respingimento un provvedimento ad effetto immediato che esaurisce i suoi effetti con l'accompagnamento alla frontiera e non produce il divieto di reingresso. Non vi sarebbe, in altre parole, violazione del diritto soggettivo della libertà personale.
Tratto da: Il controllo delle frontiere: il respingimento (art. 10 T.U. sull’immigrazione).
(Fonte: StudioCataldi.it)