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In sintesi la Corte ha deliberato che il beneficio di cui all’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021 (c.d. “Legge di Bilancio per l'anno 2022” ) deve intendersi applicabile anche al personale contemplato dalla norma e già collocato in quiescenza al 31.12.2021.
Occorre precisare che la sentenza non ha riconosciuto la retroattività economica del provvedimento, specificando che la decorrenza economica dell’aumento derivante dal ricalcolo della pensione con la maggiorazione prevista dal coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione va individuata nella data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio per l’anno 2022, ossia il 1^ gennaio 2022.
Anche se dovremo ancora lottare per far riconoscere la retroattività dei benefici, si tratta di un ulteriore importante passo avanti, ottenuto grazie alla tenace politica sindacale del SIAP a tutela di tutti i poliziotti compresi i colleghi pensionati. La citata pronuncia della Corte dei Conti, a questo punto dovrà essere recepita al più presto dall'Inps attraverso una circolare dispositiva. Naturalmente l'azione del SIAP continuerà costantemente su tutti i fronti sinora aperti a tutela delle pensioni dei poliziotti in servizio e in quiescenza, ivi compreso il ruolo dirigenziale.
Roma, 15 febbraio 2022
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