di seguito riporta la sintesi della risposta:
“I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle
forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in
manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati,
purché ciò non sia espressamente vietato dall'Autorità pubblica. L'uso delle
immagini e delle riprese deve però rispettare i limiti e le condizioni dettate
dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Lo precisa l'Ufficio del Garante privacy rispondendo ad un quesito del
Ministero dell'interno relativo alla liceità dell'acquisizione e della
diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della
polizia stradale. Le immagini e i filmati - osserva il Garante - rientrano
infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che
ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si
applica la disciplina del Codice privacy.
Il Garante ritiene generalmente lecita l'acquisizione e l'uso di foto e video
effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi
anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico
servizio nell'esercizio delle loro funzioni, esclusi solo i casi in cui, nei
modi e nelle forme previste dalla legge, l'Autorità pubblica lo vieti.
Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l'utilizzazione delle
immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai
limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati
tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini
di giustizia.
Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i
propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti
dall'ordinamento sia in sede civile che penale.”
La Segreteria Nazionale SIAP
- NEL PRIMO ALLEGATO il comunicato della Segreteria Nazionale
- NEL SECONDO ALLEGATO la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 5/6/2012