La bozza ministeriale attiene la rivisitazione dei settori tecnico-logistico, la polizia scientifica ed il settore sanitario, ossia quelli di maggiore impiego, eppure prevede l’impiegodel personale tecnico esclusivamente presso particolari uffici, nonostante la professionalità dei ruoli tecnici (ad esempio gli informatici) è necessaria, ormai, in moltissimi uffici di polizia: dalle Squadre Mobili (aggiornamenti SDIlavorazione dati telefoniciutilizzo di sistemi informatici per le intercettazioniecc.) agli Uffici Immigrazione (trattazione permessi di soggiorno aggiornamento dati e sistemi per la trattazione dei titoli di soggiorno formazione del personale). Appare ovvio che sminuendo le capacità d’impiego di quel personale, relegandolo a mero supporto a singoli settori, viene sminuita anche la professionalità tecnica eo tecnico-giuridica acquisita a seguito di specifici corsi o ereditata da impieghi precedenti all’arruolamento nella Polizia di Stato o acquisita a seguito di corsi di specializzazione eo professionali anche esterni all’Amministrazione.
La revisione dell’assetto ordinamentale dei ruoli tecnici istituisce un profilo unico per il ruolo degli operatoricollaboratorirevisori tecnici cancellando, per questi ruoli, di fatto, tutti i profili professionali relativi ed inserendo quelle professionalità, appunto, in un unico profilo a limitato contenuto tecnico-specialistico.
Pur condividendo l’ipotesi che tale progettualità possa consentire all’Amministrazione di disporre l’impiego dei revisori senza i vincoli imposti dai rigidi contenuti degli attuali profili professionali ed al personale di arricchire le proprie esperienze lavorative, sorge spontaneo porsi alcuni interrogativi sull’impiego di quel personale: per esempio, alla luce del nuovo assetto i revisori con professionalità informatiche potranno essere impiegati anche in settori diversi (magari al centralino) oppure i revisori del settore sanitario che non posseggono specifiche specializzazioni mediche potranno essere impiegati, ad esempio, in un servizio diverso, tipo la gestione delle risorse umane?
Oppure, per analogia con il ruolo dei direttori tecnici, può essere prevista, anche per il ruolo dei revisori che sono stati privati dello specifico profilo, un’assegnazione “di funzione”?
Inoltre: la riduzione del ruolo degli operatori prevede un naturale transito nel ruolo dei revisori oppure verrà definito ruolo “ad esaurimento”?
In questo la bozza ministeriale, i quesiti sopraccitati non trovano risposte poiché non è chiara e non assicura l’impiego del giusto profilo del ruolo dei revisori nei settori per i quali è prevista una specifica professionalità sottolineando, anzi, per questo ruolo, il limitato contenuto tecnico specialistico dei relativi compiti.
Questa previsione non è condivisibile da parte della base e quindi di questa O.S. che, invero, ha risentito della opinione spiccia che i relatori della bozza hanno evidenziato circa le capacità professionali del ruolo dei revisori chiedendo, invece, una rimodulazione degli organici di quel ruolo che individui specifici profili professionali o, comunque, il possesso di particolari requisiti attinenti l’incarico che si dovrà ricoprire.
Gli elementi condivisi sono risultati essere:
- la piena attribuzione, per i rispettivi ruoli, della qualifica di agenteufficiale di p.g.
- la cancellazione della locuzione: “limitatamente alle funzioni esercitate”;
- rivisitazione delle disposizioni afferenti i requisiti di idoneità fisica ed attitudinale (per i nuovi assunti);
- omogeneità delle denominazioni delle qualifiche con l’aggiunta della locuzione “tecnico”;
- omogeneità delle caratteristiche dei tesserini di riconoscimento con l’aggiunta di un elemento grafico di indicazione del ruolo tecnico;
- l’abbattimento dei profili ridondanti ed obsoleti, ovvero superati da nuove professionalità (in merito si ritiene opportuno uno specifico studio) con la revisione dei profili professionali ma per tutti i ruoli e non solo da perito in su.
Per quanto attiene l’adeguamento delle dotazioni organiche dei singoli ruoli ed alla definizione delle relative piante, si condividono quasi tutte le previsioni ad eccezione della sola assegnazione ( per il personale tecnico non scientifico e non sanitario) dei tecnici ad uffici tecnico – logistici.
Si evidenzia, infatti, la necessità di suggerire l’impiego di personale tecnico presso tutte le articolazioni, anche periferiche, degli Uffici della Polizia di Stato con incarichi di supporto alle attività di polizia (es. attività investigativainformatica presso gli uffici Digos, Squadre Mobili, ecc.; trattazione delle pratiche elettroniche di rilascio dei passaporti eo dei permessi di soggiorno e relativa formazione del personale presso le Divisioni PAS ecc.;)
È condivisa la previsione per il ruolo tecnico-scientifico.
Per il ruolo sanitario è condivisa la progettualità relativa alla rimodulazione del personale, in particolare presso le Questure, ma non si è tenuto conto di quel personale che, a seguito di concorso per titoli, è passato da operatore tecnico sanitario (qualifica per la quale l’immissione in ruolo non prevede alcuna particolare specializzazione medicoinfermieristica) a revisore tecnico sanitario-infermiere, conservando l’impiego presso il settore sanitario ma senza le specialità professionali da infermiere che quel ruolo prevede.
La palese anomalia che queste circostanze evidenziano necessiterebbe, oltre alla rimodulazione dell’organico, di un progetto di acquisizione delle professionalità necessarie (corsi di specializzazione all’impiego infermieristico) ovvero di una previsione per un diverso impiego di quel personale anche presso uffici eo settori diversi da quello sanitario attesa, appunto, la previsione ministeriale per la quale l’infermiere debba necessariamente rientrare nel ruolo dei periti.
Per quanto concerne la ridefinizione della dotazione organica, la bozza non esprime le modalità di riduzione dei ruoli operatore e revisore, né di aumento del ruolo dei periti e, pertanto, sino a quando non si sapranno con quali modalità ciò dovrebbe avvenire, non si condivide.
La progettualità inerente i ruoli direttivi e dirigenti, invece ben esplicata nella bozza ministeriale, si condivide.
Si auspica, per tutti i restanti ruoli così come per i ruoli dei dirigenti e direttivi, un approfondito studio delle dotazioni organiche onde disegnare la pianta organica complessiva dell’intero ruolo tecnico per assicurare al personale, nell’ambito di ciascun ruolo, analoghe possibilità di progressione, accesso al ruolo e alle qualifiche superiori, nonché percorsi di carriera omogenei.
Suggerita da più parti è la proposta, nell’ambito della revisione dell’assetto ordinamentale, di prevedere la possibilità, per il personale proveniente dal ruolo ordinario che è transitato in quel ruolo a domanda, di rientrare nel ruolo ordinario ove ritenga di non possedere più i requisiti tecnici (perché obsoleti o non più rientranti nei nuovi profili professionali) che ne consentirono il transito.
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Piuttosto condivisa è risultata essere la proposta di legge n, 2747 presentata alla Camera dei deputati il 29 settembre 2009 per la modifica al D.P.R. 337 dell’82 (allegato).
Ad eccezion fatta per l’art. 2, che se applicato andrebbe ad ingrossare le file della confusione generale in cui versano i ruoli tecnici; la proposta di legge è risultata condivisibile in tutta la sua interezza con particolare riguardo alla istituzione di un “profilo amministrativo e di gestione delle risorse umane” da individuarsi nel ruolo tecnico con identici requisiti, e non, come nella previsione ministeriale, privo dei requisiti previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Tale profilo potrebbe essere impiegato in quegli uffici di polizia per i quali non trova naturale collocazione “il ruolo tecnico puro” come, ad esempio, il sanitario che non è in possesso di specifici requisiti medicoinfermieristici o l’informatico c.d. giuridico (che di fatto è impiegato, ad esempio, nella gestione della Banca Dati o nella trattazione di pratiche informatiche quali denuncie onlinepassaporti elettronicipermessi di soggiorno elettronici, URP, ecc.).
Tali figure non bene delineate, ma professionalmente collocate nei ruoli tecnici a seguito di transiti o assunzioni per le quali non si è tenuto conto delle attitudini eo specializzazioni utili al profilo individuato, troverebbero una più naturale collocazione nel profilo amministrativo del ruolo tecnico che potrebbe essere impiegato nella gestione delle risorse umane, nella formazione del personale, nella gestione di servizi istituzionali per i quali è necessaria una particolare preparazione tecnicogiuridica.
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Ulteriore argomento da approfondire è il riconoscimento di corsi esterni all’amministrazione, poiché sarebbe necessario verificare la disponibilità per ogni ufficio periferico (pag. 10 – punto 1).
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
Tiani