proveniente dai ruoli dell'Esercito Italiano, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito che il MEF ha evidenziato che "il personale in ferma di leva breve o prolungata ha un rapporto di servizio a tempo indenterminato e non un rapporto di impiego" secondo quanto indicato dall'art. 878, comma 2, del codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66/2010): "I servizi in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma". In particolare, l'INPS, con circolare n. 96 del 4/08/2014, ha ribadito che la mancanza di un rapporto d'impiego non consente l'iscrizione alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" di cui all'art. 1, comma 245, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successivo D.M. attuativo del 28 luglio 1998, n. 463.
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