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Nello specifico, l’articolo 55 che regolava, sino ad oggi, la mobilità a domanda nella Polizia di Stato è stato modificato attraverso la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205.
All’articolo 1 della predetta legge al comma 297 viene infatti previsto che:
Le parole previste al primo comma dell’articolo 55 DPR 335/1982 QUATTRO ANNI sono sostituite dalle seguenti DUE ANNI;
Al secondo comma le parole “DUE ANNI” sono sostituite da “UNO”;
Questo significa che, da questo momento, fermo restando quanto previsto in termini generali dall’articolo 55 del DPR 335/1982 per avere diritto a presentare istanza di trasferimento fuori sede saranno richiesti due anni di anzianità di sede, per quelle ordinarie e un anno per quelle disagiate.
Quanto sopra è il frutto del lavoro incessante che il SIAP ha condotto nel corso del tempo per superare una previsione normativa non più attuale; una azione costante raccolta dal legislatore attraverso l’articolo 1 comma 297 della Legge di Bilancio 2018.
Roma, 3 Gennaio 2018
La Segreteria Nazionale
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