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La legge 505/1978 prevede il divieto di cumulo dell’indennità di navigazione sancita dall’Art. 5 della legge 23 marzo 1983 n. 78, con l’indennità pensionale, cioè l’indennità d’istituto o di Polizia, o quantomeno solo parzialmente. Sebbene la legge del 1978 preveda tale provvedimento sino alla revisione degli istituti che concorrono alla formazione della retribuzione del personale dei corpi di polizia, poi avvenuta a seguito della legge 121/81 e dei successivi CCNL, viene tutt’ora applicato.
Il cosiddetto “Bonus una tantum” di 80 euro già previsto per l’anno 2016, nel momento in cui diverrà strutturale a far data da gennaio 2017 - così come preannunciato dal Ministro Alfano in merito a quanto dichiarato rispetto alle previsioni di quanto contenuto nella legge di stabilità 2017, il cui dibattito parlamentare sarà aperto a breve - per effetto del combinato disposto delle leggi che disciplinano il settore aereo naviganti, il personale si vedrebbe ridotto del 50% l’accredito in busta paga dell’emolumento. Una decurtazione che avrebbe un ingiusto riflesso negativo sia sullo stipendio che sul gettito previdenziale e liquidazione, anche alla luce del sistema contributivo.
Alla luce di quanto esposto si chiede di valutare ogni utile intervento dal punto di vista legislativo da parte dei competenti Uffici del Dipartimento della P.S. affinché venga sanata la sperequazione di trattamento del personale della Polizia di Stato che effettua i delicati servizi i ordine e sicurezza pubblica attraverso le modalità operative dell’aeronavigazione.
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