RICORSO RICALCOLO PENSIONI POLIZIA

Ricorso ai fini del ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 (Aliquota del 44%) ovvero ai sensi dell'art. 6 L. 1543/1963 (Aliquota 44%)

INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI
Studio Legale dell'Avv. Massimiliano Aloi, Via alla Porta degli Archi 10/12,16121 Genova (GE).
Attualmente il valore delle pensioni degli ex dipendenti della Polizia di Stato viene calcolato secondo quanto previsto dall'art. 44 D.P.R. 1092/1973. Questa norma, prevede che “La pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. L’indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.
Si ritiene che tale scelta interpretativa sia errata e che, invece, dovrebbe essere applicato l’art. 54 D.P.R. 1092/1973 che prevede un regime favorevole nei confronti dei “militari”. Come si avrà modo di argomentare in ricorso, l’applicazione dell’art. 44 D.P.R. 1092/1973 nei confronti dei pensionati della Polizia di Stato costituisce una violazione sia di norme di carattere ordinario che, soprattutto, di rango costituzionale, vista, tra le altre, l’abnorme diseguaglianza di trattamento rispetto a quello riservato ai corpi militari, quale ad esempio l’Arma dei Carabinieri che svolge funzioni del tutto analoghe a quelle della Polizia di Stato, a cui viene applicato l’art. 54. Tale disposizione normativa recita: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. (…)”.
Infine, è previsto un regime prevalente e differenziato esclusivamente per il personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entrato in servizio prima del 25/06/1982. Il c. 2 dell’art. 6 legge 1543/1963 recita: “La pensione è liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento”. Tale norma, infatti, si estende “al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543” ai sensi dell’art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 569. Pertanto, per questa categoria di pensionati il ricorso potrà essere esperito solamente nel caso in cui non fossero applicate queste disposizioni.
Per completezza, si evidenzia, inoltre, che ovviamente il ricorso si rivolge esclusivamente a coloro a cui viene applicato il calcolo della pensione attraverso il sistema “retributivo” o “misto”, restando escluso chi è soggetto esclusivamente al sistema “contributivo” (che, si ricorda, generalmente, salvo ad altre disposizioni ed istituti, ricomprende tutti i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996.
RIASSUMENDO:
Categorie di pensionati potenzialmente interessati alla proposizione del ricorso pensionistico:
  • In servizio prima del 25/06/1982 ai quali non sia stato applicato l’art. 6 legge 1543/1963 (solo per il personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza);
  • Entrati in servizio dopo il 25/06/1982 e soggetti a sistema di calcolo della pensione misto o retributivo, sia con meno di 15 anni di anzianità utile al 31/12/1995 che con più di 15 anni di anzianità utile al 31/12/1995, ai quali non sia stato applicato l’art. 54 D.P.R. 1092/1973.
Si ritiene che in caso di proposizione del ricorso e di esito positivo, l’incremento finale della pensione si aggirerebbe indicativamente intorno ai 150 – 300 euro.
Gli interessati al ricorso pensionistico sono pregati di compilare il seguente modulo inserendo le informazioni richieste. Tale procedimento, ed il contestuale trattamento dei dati, sarà finalizzato alla verificazione del possesso dei requisiti richiesti per la proposizione del ricorso ed eventualmente, in un secondo momento, per la sua proposizione ed il suo prosieguo.
Soltanto una volta che lo Studio Legale avrà verificato l’effettiva soddisfazione delle condizioni, l’interessato verrà informato della facoltà di aderire al ricorso. In tale comunicazione sarà avvisato che, in caso di adesione, il pagamento da effettuarsi sarà di 99€ euro (omnicomprensiva del costo di proposizione del ricorso e della parcella dell’avvocato) e che dovrà essere realizzato sul conto corrente dello Studio Legale che sarà indicato nella predetta comunicazione. Questo pagamento dovrà essere completato antecedentemente alla sottoscrizione della procura e del mandato a pena di non ricevibilità della stessa. Inoltre, la sottoscrizione dovrà essere eseguita personalmente dall'interessato presso le segreterie provinciali SIAP sul territorio nazionale, previa presentazione della prova dell’avvenuto pagamento.
Si informano fin da ora gli interessati (e come verrà dettagliatamente illustrato nel mandato) che, in caso di proposizione del ricorso e di esito positivo, gli eventuali rimborsi delle spese, diritti ed onorari liquidati dal giudice a favore della parte ricorrente saranno trattenuti esclusivamente ed interamente dall'avvocato a cui verrà conferito mandato. Infine, si avvisa che se all'esito del procedimento venisse riconosciuta la maggiorazione della pensione, si prospetterebbero due ipotesi: nel caso in cui le amministrazioni venissero condannate alle spese, il ricorrente si impegnerebbe a versare all'avvocato la percentuale complessiva del 12% dello stesso incremento lordo a titolo di arretrati; nel caso in cui le spese venissero compensate, egli si impegnerebbe invece a versare agli avvocati la percentuale complessiva del 16% dello stesso incremento lordo a titolo di arretrati. In caso di esito negativo, all'avvocato non sarà dovuto alcun importo ulteriore rispetto ai 99 euro versati ad inizio pratica.

N.B. Nel caso in cui l’interessato, entrato in servizio successivamente al 25 giugno 1982, non abbia ancora  diffidato INPS ed il Ministero dell’Interno  a ricalcolare la propria pensione, lo si prega di scaricare, in base alla propria condizione una delle due lettere ai sensi dell’art. 54 D.P.R. 1092 del 1973 (da scegliersi a seconda del proprio sistema pensionistico - sistema retributivo o misto -), allegate in calce al presente form e di inviare all'ente la lettera di diffida a mezzo raccomandata con avviso di ritorno. In tal caso, la lettera di diffida, le ricevute di accettazione e di consegna e la risposta dell’INPS potranno non essere allegate durante la compilazione del form ma dovranno essere obbligatoriamente inviate successivamente, in copia, al seguente indirizzo mail dello Studio Legale: [email protected], indicando nell'oggetto della mail: nome, cognome, e tipologia della lettera inviata (es.: Marco Bianchi, lettera art. 54 D.P.R. 1092 del 1973, sistema misto). Per quanto concerne gli interessati al ricorso entrati in servizio antecedentemente al 25 giugno 1982 si precisa che, vista l’eterogeneità delle situazioni riscontrabili, sarebbe più opportuno che, seppur non costituente condotta pregiudizievole, non inviassero immediatamente ed autonomamente le lettere di diffida (neppure ai sensi dell’art. 6 Legge 1543 del 1963, benché già di seguito allegate e scaricabili) ma che attendessero un riscontro in merito dallo Studio Legale, che consiglierà se e quale tipologia di lettera inviare.

Si specifica che senza aver provveduto a diffidare INPS, il ricorso non sarà procedibile.

La dimensione massima di upload di un singolo file è di 2MB.

Non è possibile inviare file di dimensioni maggiori in questo form.

Si informano gli interessati che, qualora riscontrassero difficoltà durante la compilazione del seguente Form, potranno aderire al ricorso inviando una mail a questi indirizzi mail: [email protected] e [email protected]

Scegliendo questa alternativa, l’interessato dovrà scaricare il modello pre-stampato che si allega qui di seguito. Dovrà essere stampato, compilato integralmente, firmato e allegato all’interno della mail in formato PDF. Insieme a tale pre-stampato compilato dovranno essere allegati anche i seguenti documenti indispensabili ai fini della valutazione della proposta del ricorso:

  • Estratto conto contributivo (previdenziale) aggiornato
  • Prospetto di liquidazione Mod. S.M. 5007 o il provvedimento di liquidazione della pensione, comunque denominato
  • Modello Obis/M degli ultimi due anni (ossia documento annuale di ricalcolo e valutazione della pensione)
  • Documento di identità e codice fiscale

I documenti menzionati sono reperibili presso l’area personale del pensionato sul sito internet INPS o possono essere richiesti presso gli sportelli fisici INPS.

Infine, per quanto riguarda le lettere di diffida (strettamente necessarie ai fini del ricorso), se già inviate tramite raccomandata A.R. ad INPS ed al Ministero dell’Interno, potranno essere allegate alla mail (ovviamente insieme alle ricevute di accettazione e di ritorno e, se pervenute, insieme alle risposte dei destinatari). In alternativa potranno essere inviate in un secondo momento al seguente indirizzo mail: [email protected]

Da ultimo, si precisa che coloro che sono entrati in servizio antecedentemente al 25 giugno 1982, vista l’eterogeneità delle situazioni riscontrabili, di non inviare immediatamente ed autonomamente le lettere di diffida ma di attendere un riscontro in merito dallo Studio Legale che consiglierà se e quale tipologia di lettera inviare.

Si informano gli interessati che, come ulteriore alternativa alla compilazione del presente Form ed all’invio delle informazioni e delle documentazioni via mail nelle modalità sopra indicate, è stata predisposta la facoltà di depositare tutta la documentazione (anche del pre-stampato da scaricare, stampare, compilare integralmente e firmare) presso le segreterie provinciali SIAP. Tale opportunità, tuttavia, deve essere considerata residuale rispetto alle prime due e pertanto, se per l’interessato fosse possibile, evitabile.

PRE-STAMPATO

Dati e documenti richiesti ai ricorrenti

Lettere di diffida

Nel caso in cui l’interessato, entrato in servizio successivamente al 25 giugno 1982, non abbia ancora   diffidato INPS ed il Ministero dell’Interno  a ricalcolare la propria pensione, lo si prega di scaricare, in base alla propria condizione una delle due lettere ai sensi dell’art. 54 D.P.R. 1092 del 1973 (da scegliersi a seconda del proprio sistema pensionistico - sistema retributivo o misto -), allegate in calce al presente form e di inviare all'ente la lettera di diffida a mezzo raccomandata con avviso di ritorno. In tal caso, la lettera di diffida, le ricevute di accettazione e di consegna e la risposta dell’INPS potranno non essere allegate durante la compilazione del form ma dovranno essere obbligatoriamente inviate successivamente, in copia, al seguente indirizzo mail dello Studio Legale: [email protected], indicando nell'oggetto della mail: nome, cognome, e tipologia della lettera inviata (es.: Marco Bianchi, lettera art. 54 D.P.R. 1092 del 1973, sistema misto). Per quanto concerne gli interessati al ricorso entrati in servizio antecedentemente al 25 giugno 1982 si precisa che, vista l’eterogeneità delle situazioni riscontrabili, sarebbe più opportuno che, seppur non costituente condotta pregiudizievole, non inviassero immediatamente ed autonomamente le lettere di diffida (neppure ai sensi dell’art. 6 Legge 1543 del 1963, benché già di seguito allegate e scaricabili) ma che attendessero un riscontro in merito dallo Studio Legale, che consiglierà se e quale tipologia di lettera inviare.

Si specifica che senza aver provveduto a diffidare INPS, il ricorso non sarà procedibile.

Lettera ricalcolo pensione art. 6 retributivo

Lettera ricalcolo pensione art. 54 misto

Lettera ricalcolo pensione art. 54 retributivo

Lettera ricalcolo pensionistico art. 6 misto

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