RICORSO RICALCOLO PENSIONI POLIZIA
Ricorso ai fini del ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 (Aliquota del 44%) ovvero ai sensi dell'art. 6 L. 1543/1963 (Aliquota 44%)
- In servizio prima del 25/06/1982 ai quali non sia stato applicato l’art. 6 legge 1543/1963 (solo per il personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza);
- Entrati in servizio dopo il 25/06/1982 e soggetti a sistema di calcolo della pensione misto o retributivo, sia con meno di 15 anni di anzianità utile al 31/12/1995 che con più di 15 anni di anzianità utile al 31/12/1995, ai quali non sia stato applicato l’art. 54 D.P.R. 1092/1973.
N.B. Nel caso in cui l’interessato, entrato in servizio successivamente al 25 giugno 1982, non abbia ancora diffidato INPS ed il Ministero dell’Interno a ricalcolare la propria pensione, lo si prega di scaricare, in base alla propria condizione una delle due lettere ai sensi dell’art. 54 D.P.R. 1092 del 1973 (da scegliersi a seconda del proprio sistema pensionistico - sistema retributivo o misto -), allegate in calce al presente form e di inviare all'ente la lettera di diffida a mezzo raccomandata con avviso di ritorno. In tal caso, la lettera di diffida, le ricevute di accettazione e di consegna e la risposta dell’INPS potranno non essere allegate durante la compilazione del form ma dovranno essere obbligatoriamente inviate successivamente, in copia, al seguente indirizzo mail dello Studio Legale: [email protected], indicando nell'oggetto della mail: nome, cognome, e tipologia della lettera inviata (es.: Marco Bianchi, lettera art. 54 D.P.R. 1092 del 1973, sistema misto). Per quanto concerne gli interessati al ricorso entrati in servizio antecedentemente al 25 giugno 1982 si precisa che, vista l’eterogeneità delle situazioni riscontrabili, sarebbe più opportuno che, seppur non costituente condotta pregiudizievole, non inviassero immediatamente ed autonomamente le lettere di diffida (neppure ai sensi dell’art. 6 Legge 1543 del 1963, benché già di seguito allegate e scaricabili) ma che attendessero un riscontro in merito dallo Studio Legale, che consiglierà se e quale tipologia di lettera inviare.
Si specifica che senza aver provveduto a diffidare INPS, il ricorso non sarà procedibile.
La dimensione massima di upload di un singolo file è di 2MB.
Non è possibile inviare file di dimensioni maggiori in questo form.
Si informano gli interessati che, qualora riscontrassero difficoltà durante la compilazione del seguente Form, potranno aderire al ricorso inviando una mail a questi indirizzi mail: [email protected] e [email protected]
Scegliendo questa alternativa, l’interessato dovrà scaricare il modello pre-stampato che si allega qui di seguito. Dovrà essere stampato, compilato integralmente, firmato e allegato all’interno della mail in formato PDF. Insieme a tale pre-stampato compilato dovranno essere allegati anche i seguenti documenti indispensabili ai fini della valutazione della proposta del ricorso:
- Estratto conto contributivo (previdenziale) aggiornato
- Prospetto di liquidazione Mod. S.M. 5007 o il provvedimento di liquidazione della pensione, comunque denominato
- Modello Obis/M degli ultimi due anni (ossia documento annuale di ricalcolo e valutazione della pensione)
- Documento di identità e codice fiscale
I documenti menzionati sono reperibili presso l’area personale del pensionato sul sito internet INPS o possono essere richiesti presso gli sportelli fisici INPS.
Infine, per quanto riguarda le lettere di diffida (strettamente necessarie ai fini del ricorso), se già inviate tramite raccomandata A.R. ad INPS ed al Ministero dell’Interno, potranno essere allegate alla mail (ovviamente insieme alle ricevute di accettazione e di ritorno e, se pervenute, insieme alle risposte dei destinatari). In alternativa potranno essere inviate in un secondo momento al seguente indirizzo mail: [email protected]
Da ultimo, si precisa che coloro che sono entrati in servizio antecedentemente al 25 giugno 1982, vista l’eterogeneità delle situazioni riscontrabili, di non inviare immediatamente ed autonomamente le lettere di diffida ma di attendere un riscontro in merito dallo Studio Legale che consiglierà se e quale tipologia di lettera inviare.
Si informano gli interessati che, come ulteriore alternativa alla compilazione del presente Form ed all’invio delle informazioni e delle documentazioni via mail nelle modalità sopra indicate, è stata predisposta la facoltà di depositare tutta la documentazione (anche del pre-stampato da scaricare, stampare, compilare integralmente e firmare) presso le segreterie provinciali SIAP. Tale opportunità, tuttavia, deve essere considerata residuale rispetto alle prime due e pertanto, se per l’interessato fosse possibile, evitabile.
PRE-STAMPATO
Dati e documenti richiesti ai ricorrenti
Lettere di diffida
Nel caso in cui l’interessato, entrato in servizio successivamente al 25 giugno 1982, non abbia ancora diffidato INPS ed il Ministero dell’Interno a ricalcolare la propria pensione, lo si prega di scaricare, in base alla propria condizione una delle due lettere ai sensi dell’art. 54 D.P.R. 1092 del 1973 (da scegliersi a seconda del proprio sistema pensionistico - sistema retributivo o misto -), allegate in calce al presente form e di inviare all'ente la lettera di diffida a mezzo raccomandata con avviso di ritorno. In tal caso, la lettera di diffida, le ricevute di accettazione e di consegna e la risposta dell’INPS potranno non essere allegate durante la compilazione del form ma dovranno essere obbligatoriamente inviate successivamente, in copia, al seguente indirizzo mail dello Studio Legale: [email protected], indicando nell'oggetto della mail: nome, cognome, e tipologia della lettera inviata (es.: Marco Bianchi, lettera art. 54 D.P.R. 1092 del 1973, sistema misto). Per quanto concerne gli interessati al ricorso entrati in servizio antecedentemente al 25 giugno 1982 si precisa che, vista l’eterogeneità delle situazioni riscontrabili, sarebbe più opportuno che, seppur non costituente condotta pregiudizievole, non inviassero immediatamente ed autonomamente le lettere di diffida (neppure ai sensi dell’art. 6 Legge 1543 del 1963, benché già di seguito allegate e scaricabili) ma che attendessero un riscontro in merito dallo Studio Legale, che consiglierà se e quale tipologia di lettera inviare.
Si specifica che senza aver provveduto a diffidare INPS, il ricorso non sarà procedibile.
Lettera ricalcolo pensione art. 6 retributivo
Lettera ricalcolo pensione art. 54 misto
Lettera ricalcolo pensione art. 54 retributivo
Lettera ricalcolo pensionistico art. 6 misto
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